giovedì 29 agosto 2013

agevolazione per gli investimenti delle PMI in impianti e attrezzature

fonte: http://www.ilsole24ore.com/

L'incentivo consiste nella concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti accesi dalle PMI per acquisti di macchinari produttivi nuovi

L'art. 2 del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), convertito nella Legge n. 98/2013, introduce un'agevolazione in favore delle PMI che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, macchinari, impianti, beni industriali d'impresa e attrezzature nuove ad uso produttivo, o che investono in hardware, software e tecnologie digitali.

L'incentivo consiste nella concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti accesi per tali acquisti.

I prestiti avranno durata massima fino a cinque anni. Viste le similitudini con l'agevolazione prevista dalla Legge n. 1329/1965, la norma è stata ribattezzata "nuova Sabatini".



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mercoledì 28 agosto 2013

Scritture irregolari e omessi versamenti non sufficienti per il risarcimento. Per il buon esito dell' azione sociale di responsabilità contro gli amministratori occorre anche fornire la prova del danno procurato

da http://www.eutekne.info

La violazione degli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili e l'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario non sono di per sé sufficienti a supportare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.

Queste, in estrema sintesi, le principali indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nella sentenza del 18 luglio 2013 n. 10224.L'amministratore di una srl con un unico socio agiva in giudizio per ottenere la nullità della delibera di revoca dalla carica, con reintegrazione e risarcimento dei danni, perché la relativa assemblea era stata convocata direttamente dal socio unico e non dall'amministratore. Una specifica clausola statutaria, di contro, affidava tale potere solo a quest'ultimo. La società, invece, chiedeva il rigetto delle domande dal momento che la medesima clausola statutaria, riprendendo l'art. 2479-bis comma 5 c.c., precisava: Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via riconvenzionale, inoltre, proponeva domanda di risarcimento dei danni per una serie di atti di mala gestio imputabili all'amministratore. Rispetto a tale pretesa, l'amministratore eccepiva, tra l'altro, la carenza, in esito alla riforma del diritto societario, di legittimazione attiva della srl.Il Tribunale di Milano, innanzitutto, preso atto del complesso della clausola statutaria, dichiara legittima la delibera, in quanto emergeva sia l'intervento del socio unico che la convocazione dell'amministratore (debitamente informato dell'ordine del giorno), mentre non risultava nominato alcun organo di controllo.Si passava, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale (azione di responsabilità), rispetto alla quale occorreva, in via preventiva, valutare l'eccezione relativa alla sussistenza della legittimazione attiva da parte della società. Sul punto i giudici milanesi ricordano come sia orientamento ormai consolidato (cfr., tra le altre, Trib. Milano 19 dicembre 2011 n. 15245 e Trib. Padova 19 luglio 2012) quello che riconosce tale legittimazione alla società nonostante l'art. 2476 c.c. si riferisca esclusivamente a ciascun socio.

Tale legittimazione è da leggere come sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla legittimazione attiva del soggetto cui fa capo il diritto risarcitorio (la società), ed una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione risulta ostativa all'esclusione dal diritto di azione del soggetto titolare del diritto sostanziale oggetto di tutela. D'altra parte, lo stesso dettato normativo sarebbe incoerente ove si ammettesse una legittimazione esclusiva di ciascun socio. Si pensi, in particolare, a quanto disposto in tema di rinunzia o transazione dell'azione dall'art. 2476 comma 5 c.c., dove il potere di decisione è espressamente riconosciuto alla società, che, quindi, non ha mai perso la titolarità del relativo diritto.

Quanto agli atti di mala gestio contestati all'amministratore, solo alcuni di essi sono ritenuti fondati: taluni prelievi di denaro che risultavano privi di giustificazione alcuna e rispetto ai quali l'amministratore non era stato in grado di provarne la restituzione, ed il versamento di una somma di denaro in favore del locatore di un immobile della società perché l'amministratore non aveva rispettato il termine di preavviso concordato per la disdetta del contratto.Nessun rilievo è, invece, attribuito alla contestata violazione degli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili.Rispetto ad essa il Tribunale di Milano ricorda che l'irregolarità contabile non può mai venire in considerazione in modo autonomo, ma solo in via strumentale, e può essere invocata solo come il presupposto di un pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società.
Anzi, persino l'alterazione delle scritture contabili (e la falsificazione del bilancio) non può essere assunta, di per sé, quale fonte di un diritto al risarcimento, ove non si dimostri che essa è stata causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società (cfr. Cass. 3652/1997).Neppure è da reputarsi fonte di responsabilità l'omesso pagamento di debiti verso l'Erario. L'amministratore, infatti, dovrebbe rispondere delle somme che la società dovesse essere tenuta a pagare per gli illeciti tributari.

Ciò può concernere le sanzioni per l'omesso versamento delle imposte (circostanza non provata nel caso di specie), ma non le imposte eventualmente accertate, che, in quanto doverose, non possono costituire voce di danno per il patrimonio sociale.

Rispetto alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività per negligenza dell'amministratore, infine, viene sottolineato come l'onere della società attrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, non possa esaurirsi nell'indicazione del fatturato che, presumibilmente, la stessa avrebbe conseguito da quel settore di attività (come si limitava a fare la società), dovendo computarsi anche i costi ad essa connessi (il danno da considerare, cioè, avrebbe dovuto corrispondere con il margine utile dell'attività).





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martedì 27 agosto 2013

Noleggio occasionale di imbarcazioni, nuovi requisiti per il regime agevolato. Con il DL 69/2013, sono stati modificati i parametri per l’applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%

Da http://www.eutekne.info

In presenza di determinati requisiti e al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l'art. 49-bis del DLgs. n. 171/2005 (c.d. Codice della nautica da diporto) consente, al titolare persona fisica, oppure all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di tali unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
I proventi derivanti da tale attività sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.Il DL n. 69/2013 (DL Fare), convertito nella L. n. 98/2013, ha modificato le condizioni richieste per fruire del regime di imposizione sostitutiva.

Si ricorda che l'effettuazione del noleggio è subordinata alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche:- all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente - all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego – per il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto – di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.Le suddette modalità di comunicazione sono state definite con il DM 26 febbraio 2013.L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1 del DLgs. 171/2005 (pagamento di una somma da euro 2.066 euro 8.263), mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 3 del DL n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002 (sanzione amministrativa da 1.500&nbspeuro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo).
Inoltre, la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate&nbsppreclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo oppure ne&nbspcomporta la decadenza.Venendo ora nel dettaglio alla disciplina fiscale oggetto di modifica,&nbspi proventi derivanti dall'attività di noleggio sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

L'imposta sostitutiva è:- versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF- disciplinata, ai fini della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ad essa relativi, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi.In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 1 del DL 69/2013, per fruire dell'imposizione sostitutiva:- l'attività di noleggio deve risultare di durata complessiva non superiore a 42 giorni (prima delle modifiche, non era previsto alcun limite di durata)- non è più richiesto che i suddetti proventi siano di importo non superiore a 30.000 euro annui. In pratica, il requisito reddituale viene sostituito da quello di durata: si tenga altresì presente che, nell'iter di conversione, quest'ultimoè stato portato da 40 a 42 giorni.Regime esteso anche a società diverse da quelle di noleggio o locazione.

Un'ulteriore novità, introdotta anch'essa in sede di conversione del DL n. 69/2013 nella L. n. 98/2013, attiene all'ambito soggettivo della disposizione. In pratica, la possibilità di effettuare, in forma occasionale, l'attività di noleggio e di fruire del relativo regime fiscale agevolato, secondo quanto sopra precisato, è stato esteso alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione. In precedenza, era previsto che il titolare potesse rivestire esclusivamente la natura di persona fisica.Infine, pare opportuno rilevare che la concreta operatività del regime d'imposizione sostitutiva in commento appare subordinata all'emanazione delle previste disposizioni attuative, ad oggi non ancora avvenuta.

È quindi ragionevole ritenere che, all'atto dell'emanazione di tali disposizioni, l'imposta sostitutiva si applicherà, su opzione del contribuente, al verificarsi dei previsti requisiti come modificati dal DL n. 69/2013 convertito.


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venerdì 2 agosto 2013

Locazione non percepita: come fare?


Capita sempre più spesso, causa anche la crisi, che il conduttore si trovi nell’impossibilità di corrispondere i canoni di locazione e si trovi, quindi, in stato di morosità. Vediamo come si deve comportare il locatore in dichiarazione.
Innanzitutto è obbligato ad indicare in dichiarazione il fabbricato locato e il relativo reddito percepito:
  • chi detiene il fabbricato a titolo di proprietà; se è detenuto da più persone, ognuno deve dichiarare la propria quota; in caso di cessione/acquisto durante l’anno, il reddito deve essere commisurato anche in base ai giorni di possesso;
  • chi detiene il fabbricato a titolo di diritto reale (uso, usufrutto, superficie) dichiara il reddito e nulla deve essere dichiarato dal “nudo proprietario”;
  • chi detiene il fabbricato in base al diritto di abitazione nella dimora abituale, acquisito dal coniuge superstite (art. 540 c.c.).
Se il canone di locazione non è stato percepito ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità, l’immobile è inserito in dichiarazione, ma il canone non percepito non costituisce reddito imponibile; permane comunque l’obbligo di dichiarare il reddito dei fabbricati sulla base della sola rendita catastale.
Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un solo rigo indicando la quota di canone effettivamente percepita e inserendo caso particolare “4″ nell’apposita colonna.
Esempio
Paolo è proprietario di un immobile locato la cui rendita catastale è di Euro 650,00; l’immobile è locato a Luigi per Euro 500,00 mensili. Luigi non corrisponde la locazione e Paolo presenta la procedura di sfratto per morosità, convalidata dal giudice nel mese di ottobre. Da quel mese, Paolo potrà non indicare i canoni di locazione non percepiti in dichiarazione, compilando il quadro B del 730 o RB di Unico nel seguente modo:
Locazione non percepita
Il credito d’imposta
Se il giudice conferma la morosità dell’inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, previsto dall’art.5 c.8 della Legge 431/98.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Il diritto sorge dalla data di convalida dello sfratto e il credito  può essere richiesto:
  • in sede di presentazione della prima dichiarazione utile, successiva alla convalida di sfratto;
  • presentando istanza di rimborso entro 10 anni.
Per determinare la nuova imposta si deve sottrarre dal reddito complessivo il canone non percepito e aggiungere il valore della rendita catastale; ricalcolato il reddito imponibile si applicano le aliquote vigenti nel periodo interessato al ricalcolo:
1)    Nuovo reddito imponibile = reddito complessivo  – canone di locazione non percepito, ma dichiarato + rendita catastale
2)    Nuova imposta = nuovo reddito imponibile x aliquote d’imposta in vigore
3)    Credito d’imposta = imposta pagata – nuova imposta
L’importo andrà inserito in G2 del 730 o in CR8 di Unico:
Modello Unico
L’eventuale successiva riscossione dei canoni di locazione per i quali si è beneficiato del credito d’imposta comporterà per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata.

Rita Martin – Centro Studi CGN


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