martedì 31 dicembre 2013

AGEVOLAZIONI ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI.


Coloro che hanno effettuato (o che effettueranno per forza maggiore) interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi").
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito.


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Proroghe versamenti per comuni investiti dall'alluvione

Da Altalex.com

I tributi, il cui pagamento è stato sospeso con DM del 30 novembre 2013, dovranno essere corrisposti tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014 senza interesse né sanzioni. I soggetti debitori, che hanno subito danni in dipendenza dell’alluvione, possono ottenere, al fine di corrispondere i tributi dovuti, un finanziamento, garantito dallo Stato, la cui restituzione è spalmata in due anni.

Lo Stato si accolla i relativi interessi e spese; mentre la restituzione della sorte capitale da parte dei contribuenti dovrà avvenire secondo il piano di restituzione, le cui rate decorreranno dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015.


Decreto Legge 30.12.2013 n° 151 , G.U. 30.12.2013


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sabato 21 dicembre 2013

SARDEGNA, VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 27 DICEMBRE


dal sito del Ministero delle Finanze http://www.mef.gov.it
Gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi nei territori della Sardegna colpiti dall’alluvione devono essere effettuati entro il 27 dicembre 2013.

Lo prevede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, in cui viene precisato che la sospensione stabilita con il provvedimento del 30 novembre scorso si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori individuati dalle ordinanze di dicembre del Commissario delegato per l’emergenza (che hanno ampliato l’elenco dei Comuni danneggiati rispetto a quelli inseriti nell’ordinanza del 22 novembre). Anche in questi casi i versamenti e gli adempimenti devono essere effettuati entro il 27 dicembre 2013, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.
Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse non oltre il 31 dicembre 2013.

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venerdì 20 dicembre 2013

Termini di decadenza e di prescrizione: entro quando va notificata la cartella di pagamento ed entro quando Equitalia può iscrivere ipoteca?


Termini di decadenza e di prescrizione: entro quando va notificata la cartella di pagamento ed entro quando Equitalia può iscrivere ipoteca? Quando si prescrivono le imposte sui redditi?

In caso di mancato pagamento delle imposte sui redditi, la legge prevede termini precisi entro i quali notificare la cartella di pagamento al contribuente moroso e termini entro i quali, una volta notificato l’atto, Equitalia può procedere alla riscossione. A tal proposito occorre distinguere tra termini di decadenza e termini di prescrizione il cui mancato rispetto comporta conseguenze differenti.

L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di pagamento per le imposte sul reddito [1] non pagate entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata) [2];
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione stessa.
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Si tratta di termini di decadenza: cioè se l’Agenzia delle Entrate non notifica la richiesta di pagamento entro i termini sopra indicati, perde il potere di agire contro il contribuente attraverso la riscossione tramite ruolo. L’eventuale  notificata oltre i termini di decadenza è nulla [3].

L’Agenzia delle Entrate può, tuttavia, agire in via giudiziaria per far valere le proprie pretese purché provveda entro dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto. Infatti, le imposte erariali (Irpef, Irap ecc.) si prescrivono in dieci anni [4], decorsi i quali la pretesa dell’Agenzia delle entrate si estingue e non può essere in alcun modo fatta valere.

Si distingue, dunque, tra termine di decadenza (entro il quale occorre attivare il procedimento di accertamento e di riscossione tributaria) e termine di prescrizione (entro il quale la pretesa creditoria “vive” e può essere fatta valere dal Fisco, anche in via giudiziaria).

Dal momento della notifica della cartella: il termine
Una volta notificata la cartella di pagamento nei termini, Equitalia può attivare le procedure di pignoramento (per esempio iscrizione ipotecaria) entro cinque anni dalla data delle notifica [5].

Si tratta di un ulteriore termine di prescrizione, successivo alla notifica della cartella di pagamento e decorrente da quest’ultima, entro il quale è possibile agire contro il contribuente avvalendosi dei poteri di riscossione coattiva mediante ruolo. L’eventuale pignoramento effettuato oltre il termine di cinque anni è illegittimo e il contribuente può contestarlo con opposizione all’esecuzione.

In sintesi, riepilogando, per la riscossione delle imposte sui redditi non pagate esistono i seguenti termini:
Termine di decadenza entro il quale deve essere notificata la cartella esattoriale (la notifica oltre tale termine fa decadere l’Agenzia delle Entrate dalla possibilità di agire contro il contribuente moroso avvalendosi della procedura di riscossione mediante ruolo; essa, tuttavia, potrà agire in via giudiziaria finché il tributo non si prescrive);

termine di prescrizione quinquennale entro il quale Equitalia può pignorare i beni del contribuente successivamente alla notifica della cartella;

termine di prescrizione decennale entro il quale l’Agenzia delle Entrate può pretendere, mediante riscossione o mediante azione giudiziaria, il pagamento delle imposte.


[1] Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
[2] Nonché entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[3] Commissione Trib. Prov. di Messina sent. n.163/8/13.
[4] Cass. sentenze n. 10590/2007, n. 6256/2003.
[5] Commissione Trib. Reg. Catania, sent. n. 496 del 22.12.2011. Cfr. anche Trib. Cosenza. sent. n. 1455/2013 dell’8.05.2013.

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martedì 17 dicembre 2013

Deducibilità parziale dell’Imu già dal 2013 per imprese e professionisti


di @SandroCerato il 16/12/2013 

La Legge di Stabilità 2014 introduce interessanti modifiche riguardanti le imprese ed i professionisti, relativamente alla determinazione, rispettivamente, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tra queste, si prevede la soppressione della disposizione normativa, contenuta nell’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011, secondo cui “l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive”.
Con le novità contenute nella predetta legge di stabilità, è previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese “solari” e dei professionisti), il 20% dell’Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (resta ferma l’indeducibilità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive). Esclusivamente per il periodo d’imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30%.
Relativamente all’ambito applicativo della predetta disposizione, è bene evidenziare che la norma si riferisce ai soli immobili strumentali, nel cui ambito dovrebbero quindi rientrare le seguenti fattispecie per le imprese:
·    immobili strumentali per natura, che mantengono la natura strumentale anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato (immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E);
·   immobili strumentali per destinazione, la cui strumentalità non dipende dalla categoria catastale, bensì dall’effettivo ed esclusivo utilizzo per lo svolgimento dell’attività d’impresa (si pensi, ad esempio, ad un immobile abitativo utilizzato quale sede legale o amministrativa di una società).
Relativamente agli esercenti arti o professioni, invece, l’immobile si considera strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentalità per destinazione).
Da quanto descritto, deriva che rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti fattispecie:
·    immobili “patrimonio”, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 917/1986, poiché non classificabili tra quelli strumentali (trattasi di immobili abitativi tenuti a disposizione da parte delle imprese);
·    immobili merce, per i quali è, tuttavia, necessario tener conto che il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’azzeramento dell’imposta municipale a partire dal 2014, e l’esclusione da Imu anche per l’anno 2013, ma a partire dal 1° luglio 2013, purchè si tratti di immobili costruiti, destinati alla vendita e non locati.
In merito al criterio da utilizzare per la deduzione, sia pure parziale, dell’Imu dal reddito d’impresa, la disposizione in commento si limita a stabilire la deduzione dell’imposta relativa agli immobili strumentali, senza precisare se la deduzione stessa debba avvenire per competenza o per cassa. Sul punto, è necessario ricordare che l’art. 99, co. 1, del Tuir, dopo aver sancito l’indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, stabilisce che per le altre imposte, ossia quelle diverse da quelle indeducibili, la deduzione è ammessa nell’esercizio in cui avviene il pagamento, e quindi in base al principio di cassa. Pertanto, nella determinazione del reddito d’impresa per l’anno 2013, in Unico 2014, le imprese potranno dedurre il 30% dell’Imu pagata nel 2013 (saldo e acconto) in relazione ai fabbricati strumentali posseduti. Tale deduzione, oltre a riflettersi nel pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2013, assume rilievo anche ai fini della determinazione degli acconti 2014 Ires e Irpef, non essendovi una disposizione limitativa in tal senso, anche se dal 2014 la deduzione scenderà al 20%. Per quanto riguarda, infine, i lavoratori autonomi, la deduzione avverrà anche per essi in base al generale principio di cassa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, quale regola generale per la determinazione del reddito in capo a tali soggetti.

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giovedì 12 dicembre 2013

Nulla la cartella esattoriale priva dell’indicazione del calcolo degli interessi


da www.altalex.it Nota di Maria Elena Bagnato)

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 21.03.2012 n° 4516
La mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516.
Il caso riguardava un contribuente il quale aveva impugnato la cartella di pagamento con cui  l'Ufficio di Padova aveva iscritto a ruolo le somme riportate in un avviso d'accertamento, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP, e su ricorso di Equitalia Polis S.p.A., tale decisione è stata poi impugnata dinanzi alla CTR del Veneto, la quale ha statuito che la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, aggiungendo inoltre che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e pertanto rendeva parzialmente illegittima la cartella.
Avverso tali sentenze, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso in Cassazione. 
I Giudici di Piazza Cavour hanno respinto l’eccezione sollevata dal contribuente circa l’obbligo per l’ufficio di indicare il responsabile del procedimento visto che l’art. 7 della legge n. 212/2000, pur qualificando "tassativo" l'obbligo dell'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non indica, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione.
D’altra parte, con l'unico motivo dedotto, il Fisco ha censurato che, nell'annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, i giudici d'appello avrebbero disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti definitivi non necessita di motivazione, anche "nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall'art. 20 DPR n. 602/73".
La Suprema Corte ha giudicato inammissibile tale motivo di ricorso. In particolare, è stata condivisa la decisione dei giudici d'appello,  secondo i quali "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati".
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo diritto di difesa.
A tal riguardo, di alcun pregio sono state valutate le considerazioni svolte da parte ricorrente circa la non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato, né dal richiamo all'art. 20 del dPR n. 602 del 1973, essendo rilevante non la spettanza degli interessi, bensì il modo con cui è stato computato il totale contenuto nella cartella.
In conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007), tale motivo è stato, quindi, dichiarato inammissibile.



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sabato 7 dicembre 2013

Contributi a fondo perduto per la copertura di costi di gestione aziendali Sardegna

Si chiama Smart & Start il nuovo bando gestito da Invitalia per le regioni del Mezzogiorno d’Italia che dà la possibilità di accedere ad una linea di credito che consente l’avviamento di nuove imprese o il finanziamento di imprese già costituite nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tutte le informazioni sul sito

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smart.html



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venerdì 6 dicembre 2013

Nuovi moduli per danni alluvione Olbia

Il comune di Olbia ha predisposto 2 nuovi moduli:
1) Richiesta di Beni Mobili a parziale ripristino dell’arredo dell’abitazione andati distrutti dall’Alluvione;
clicca qui per scaricare il modulo
2) Modulo per il Censimento delle Auto andate Distrutte.
clicca qui per scaricare il modulo
Questi moduli vanno consegnati al protocollo in comune centrale, al corso per intenderci, in duplice copia così una rimane a voi.
per le auto da rottamare tengono in considerazione il listino auto di quattroruote; comunque presso la sede dell’aci in via nanni c’e’ uno sportello che fornisce tutte le indicazioni per chi avesse le auto danneggiate o da rottamare.

domenica 1 dicembre 2013

OLBIA: sospesi tutti i versamenti e gli adempimenti tributari

(ASCA) - Roma, 30 nov -

Nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione (individuati nell'ordinanza del 22 novembre del Commissario delegato per l'emergenza) sono sospesi tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013.

Lo prevede un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, che e' stato firmato oggi.




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