giovedì 20 marzo 2014

La migliore rateazione “del fare” incassa l’ok al valore retroattivo

Da http://www.fiscooggi.it/

In coerenza con le norme che hanno gradualmente allentato la procedura di riscossione coattiva, l’Agenzia estende l’applicazione della regola più favorevole al contribuente
Considerata l’odierna e perdurante crisi economica, il decreto legge 69/2013 (“decreto del fare”), ha introdotto alcune novità di maggior favore per il contribuente in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L’articolo 52 del provvedimento, infatti, ha parzialmente riscritto l’articolo 19 del Dpr 602/1973, che disciplina non solo la dilazione delle somme iscritte a ruolo ma, per il rinvio operato dall’articolo 29 del Dl 78/2010, anche quella degli importi richiesti attraverso atti di accertamento con valore esecutivo.

Già in precedenza, peraltro, il legislatore aveva ridisegnato il meccanismo della rateazione, rendendolo più flessibile con le seguenti misure:
  • la proroga del piano di rateazione di 72 rate mensili (sei anni) per un ulteriore pari periodo in caso di “comprovato peggioramento” della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente
  • la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, anziché di rate costanti, per consentire al debitore di differire nel tempo lo sforzo finanziario, ossia di versare, all’inizio, rate “più leggere”, nella prospettiva di un successivo miglioramento delle proprie condizioni economiche
  • la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive anziché della sola prima rata
  • la preclusione, per l’agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sui beni del debitore in pendenza del piano di rateazione o dell’esame della relativa istanza.
Ricordiamo inoltre che, con la direttiva del 7 maggio 2013, Equitalia aveva innalzato, da 20mila a 50mila euro, la soglia dell’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

In questo contesto di progressivo “allentamento” della procedura di riscossione coattiva, il “decreto del fare” ha introdotto il cosiddetto “piano di rateazione straordinario”.
Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, infatti, prevede che il piano di rateazione in 72 rate mensili e la sua proroga possa essere allungato fino a un massimo di 120 rate mensili. Ciò nel caso in cui il debitore si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
Il presupposto per la concessione del piano di rateazione straordinario, quindi, non è la mera difficoltà finanziaria del contribuente, ma la grave difficoltà che derivi esclusivamente dalla crisi economica generale e non sia imputabile alla sua responsabilità.
A tale proposito, la norma richiede che nel caso concreto sussistano entrambe le condizioni: l’impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario, e la solvibilità di quest’ultimo misurata in relazione al piano di rateazione straordinario che può essere concesso. Le modalità per accedere a tale piano di rateazione sono state stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2013.

I due tipi di piani di rateazione, quello ordinario e quello straordinario, sono alternativi: in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, il contribuente può comunque chiedere una rateazione ordinaria.

Il “decreto del fare”, inoltre, ha modificato, nel senso più favorevole per il contribuente, la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione, senza peraltro intervenire sui relativi effetti (che consistono nella riscossione immediata e automatica dell’intero importo ancora dovuto e nella preclusione di un’ulteriore rateazione).

Ebbene, è proprio su questa novità che interviene la risoluzione n. 32/E del 19 marzo.
Se infatti, in precedenza, il contribuente perdeva il beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive, il nuovo comma 3 dell’articolo 19 innalza, da due a otto, il numero delle rate non pagate che determina l’annullamento di tale beneficio.
La norma, tuttavia, specifica che a tal fine rileva il mancato pagamento anche di rate “non consecutive” nel corso dell’intero piano di rateazione. Se quindi da un lato è notevolmente incrementato il numero delle rate non pagate che comporta per il contribuente la decadenza dall’agevolazione della rateazione, dall’altro il legislatore pone rimedio agli eventuali abusi del contribuente in mala fede che, commettendo violazioni ripetute ma non consecutive dell’obbligo di pagamento, poteva così conservare il piano di rateazione concesso.

Premesso ciò, la risoluzione in esame chiarisce l’ambito di applicazione della norma.
In particolare, afferma che la nuova disciplina, cioè l’innalzamento del numero delle rate, da due a otto – anche non consecutive – il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, si applica anche ai piani di rateizzazione pendenti - e dunque non decaduti - alla data di entrata in vigore del “decreto del fare”.

L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione applicando il medesimo principio espresso circa il piano di rateazione straordinario previsto dal “decreto del fare” a favore del contribuente che si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
In merito all’applicazione del nuovo piano di rateazione straordinario, infatti, l’articolo 4 del decreto attuativo 6 novembre 2013 ha previsto, come disposizione transitoria, che “i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire che la nuova norma sulla decadenza del beneficio della rateazione si applica anche ai piani di rateazione già approvati alla data del 22 giugno 2013 (data di entrate in vigore del decreto del fare), con la risoluzione odierna conferma le prime indicazioni applicative fornite in proposito da Equitalia con la nota dell’1 luglio 2013.
Stefania Trocini



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giovedì 13 marzo 2014

Omaggio di beni autoprodotti. Rilevanza del valore di mercato

da www.fiscooggi.it

Le spese relative a oggetti, unitariamente non superiori a 50 euro, realizzati dall’azienda e distribuiti gratuitamente a scopi promozionali, sono integralmente deducibili.
Il valore unitario di mercato del bene autoprodotto, finalizzato a promuovere l’immagine dell’impresa, rileva unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Al “plafond di deducibilità”, invece, concorre per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’azienda.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 27/E del 12 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica sulle spese di rappresentanza.

L’istante ha chiesto, in particolare, se, ai fini della deducibilità dei beni “autoprodotti”, offerti a titolo gratuito per finalità di buona immagine, rappresentanza e pubbliche relazioni dalla società, rilevi il valore di mercato o il costo di produzione degli omaggi stessi.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che rientrano tra le spese di rappresentanza tutte le iniziative volte a diffondere e consolidare la visibilità e l’immagine dell’azienda, in assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, si sofferma sulla disciplina di deducibilità delle spese di rappresentanza. Queste, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo d’imposta, cosiddetto “plafond di deducibilità” (articolo 1, comma 2, del decreto Mef 19 novembre 2008): le spese che eccedono tale limite sono indeducibili. Tuttavia, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, di valore unitario non superiore a 50 euro, sono in ogni caso deducibili (articolo 108, comma 2 del Tuir).

L’Agenzia, in linea con quanto proposto dall’istante, chiarisce che il “valore unitario” del bene va preso in considerazione unicamente per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a 50 euro), l’importo che concorre al plafond di deducibilità è rappresentato, per intero, dal costo di produzione dell’omaggio sostenuto dall’impresa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia o no inferiore a 50 euro.
Se, invece, il valore normale del bene autoprodotto non supera i 50 euro, è integralmente deducibile il costo sostenuto per la sua produzione.


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lunedì 10 marzo 2014

Tassazione Irpef immobili non locati

da www.fiscooggi.it/
L'immobile situato nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale, ceduto in comodato gratuito a persona senza vincoli di parentela con il proprietario, sconta l’Irpef al 50%?

L’Imu sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Con effetto dall'anno 2013 il reddito degli immobili a uso abitativo non locati, situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale, è assoggettato a Irpef nella misura del 50 % (articolo 1, comma 718, della legge 147/2013).

La norma fa riferimento solo agli immobili a uso abitativo non locati. Pertanto, il reddito di tali immobili situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

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sabato 8 marzo 2014

Dichiarazioni 2014, ecco le scadenze da ricordare

da www.fiscoetasse.com
In vista della campagna fiscale si riepilogano le scadenze delle dichiarazioni 2014 (anno imposta 2013). Si consiglia in ogni caso di monitorare le date, in quanto è consuetudine del legislatore intervenire con provvedimenti di proroga.
Il primo appuntamento riguarda il modello 730/2014, che deve essere presentato ai Caf o ai professionisti abilitati entro il 3.6.2014. La seconda scadenza è prevista invece per il modello 770/2014 (sia ordinario sia semplificato), che deve essere trasmesso entro il 31.07.2014. Il30.09.2014, invece, è il termine per tutte le altre dichiarazioni: Unico PF, Unico SP, Unico SC, Iva ed Irap. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti alla presentazione del modello Unico SC, la scadenza è mobile e dipende dalla data di chiusura del periodo d'imposta, il termine infatti è l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Le scadenze dei dichiarativi 2014



Modalità di presentazione
pensionistico o l’intermediario abilitato;
Il modello Unico PF è l'unico modello che il contribuente, in certi casi può presentare con modalità cartacea, anziché telematica, presso gli uffici postali. In particolare ciò è possibile nei seguenti casi:
  • contribuente che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non può presentare il mod. 730;
  • contribuente che pur potendo presentare il mod. 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
  • contribuente che deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
In tutti gli altri casi le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato.

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venerdì 7 marzo 2014

Bonus arredi senza più appeal

da www.italiaoggi.it

Il bonus arredi perde la flessibilità sulle spese. Gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati fino al 31 dicembre 2014 continueranno a essere agevolati dal fisco, ma i costi non potranno superare le spese di ristrutturazione della casa cui la detrazione è agganciata. Un limite di spesa aggiuntivo, quindi, rispetto a quello massimo previsto per l'acquisto di arredi (10 mila euro).

È questo uno degli effetti della mancata conversione del decreto Salva-Roma bis. L'incentivo fiscale su mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, infatti, spetta a chi è già titolare del bonus per ristrutturazioni edilizie (50%).

Durante l'esame parlamentare della legge di Stabilità 2014 è stato previsto che le spese per l'acquisto di mobili non potessero essere superiori alle spese «principali», a cui devono essere necessariamente collegate. Tale condizione è stata però successivamente eliminata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del dl n. 151/2013, poi decaduto.

La disposizione modificativa della legge di Stabilità non è stata riproposta nel nuovo dl sulla fiscalità locale predisposto dal governo, facendo quindi tornare in vita quanto originariamente disposto dal comma 139 della legge n. 147/2013. Più che un ripristino si tratta di un entrata in vigore del limite, in quanto il vincolo era stato stoppato dal salva-Roma prima del suo debutto operativo (previsto per il 1° gennaio 2014).

Fino alla fine dell'anno, pertanto, il beneficio fiscale su elettrodomestici e arredi troverà un tetto di spesa non solo nei 10 mila euro complessivi, ma anche nel conto totale dei lavori di ristrutturazione.

Se un soggetto spende 3 mila euro per l'apertura di un vano porta e acquista mobili per 5 mila euro, potrà detrarre ai fini Irpef 1.500 euro (50% di 3 mila) a titolo di detrazione principale per ristrutturazioni, e altri 1.500 euro (e non 2.500) per quanto riguarda gli arredi. Le agevolazioni vengono fruite in 10 anni, attraverso quote costanti da indicare in dichiarazione dei redditi. Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 29/E del 2013 dell'Agenzia delle entrate, tra i mobili agevolabili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione complementari.

Tra i grandi elettrodomestici, invece, ok a frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, purché non inferiori alla classe A+ (A per i forni).



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giovedì 6 marzo 2014

Legge stabilità: deducibilità dei canoni leasing. Lo Studio Gianni Cassetta è in grado di occuparsi di tutte le procedure per la fattibilità della operazione di finanziamento ed acquisizione dell’immobile .


 Lo Studio Gianni Cassetta è in grado di occuparsi di tutte le procedure per la fattibilità della operazione di finanziamento ed acquisizione dell’immobile 
L’art.1, commi 162 e 163, della L. 147/2013 ha apportato importanti modifiche alle regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti; le novità sono applicabili ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
Negli ultimi anni la rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione del reddito di impresa è stata già oggetto di rilevanti modifiche; Vediamo brevemente quali sono state.

Reddito di Impresa
Quanto alla rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione del reddito di impresa l’art. 4 bis del D.L. 16/2012 (con decorrenza dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012) aveva affrancato la subordinazione della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dalla durata minima del contratto di leasing: in buona sostanza la deduzione fiscale dei canoni, sia dal reddito di impresa che di lavoro autonomo, doveva obbligatoriamente avvenire in un arco temporale determinato in funzione del bene oggetto del contratto senza necessità di rispettare una durata minima dello stesso.

In pratica la durata pattuita del contratto di leasing poteva essere anche inferiore a quella minima fiscale, ma era (ed è per i leasing sottoscritti in anni passati) necessario effettuare le opportune variazioni in aumento in dichiarazione per poi consentire, dopo il riscatto, la deduzione di quanto prima ripreso a tassazione (confrontare la circolare 17/E/2013).

L’intervento della Legge di Stabilità (comma 162) modifica l’art. 102, comma 7, del Tuir prevede una riduzione del periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing.
Per i Beni Mobili la deduzione passa dai 2/3 alla ½ (metà) del periodo di ammortamento fiscale; vi è solo l’eccezione per le autovetture aziendali non strumentali per le quali invece continua ad operare la deduzione delle quote di leasing in quattro anni, pari all’ammortamento fiscale.
Altra agevolazione prevista per le autovetture è l’eliminazione della doppia tassazione IPT (che fino allo 01/01/2014 vedeva l’obbligo di pagamento una volta in sede di stipula del contratto di leasing e una seconda in occasione del riscatto dell’autovettura).


Schema deducibilità leasing beni mobili per imprese


Quanto invece ai Beni Immobili per le imprese la novità della Legge di stabilità riguarda la deduzione dei canoni di leasing per un periodo non inferiore a 12 anni con durata contrattuale libera, fermo restando la necessità di rendere indeducibile, ai sensi dell’art. 36, comma 7-bis, D.L. 223/2006, la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante (scorporo dell’area).


Schema deducibilità leasing beni immobili per imprese
Professionisti
Deducibilità dei beni mobili: nulla è cambiato poiché l’art. 54 Tuir già prevedeva la deducibilità proporzionata alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale che può essere liberamente pattuita senza inficiare sulla deducibilità fiscale dei canoni.

Ma la sostanziale novità riguarda i lavoratori autonomi con riferimento ai leasing immobiliare con la modifica dell’art. 54 comma 2 del Tuir.
Nella versione precedente la norma così recitava: “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
La Finanziaria 2007 aveva infatti introdotto una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare (50% per gli immobili ad uso promiscuo) in relazione ai contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con minimo di 8 anni e massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009; per quelli stipulati dal 2010 si è invece tornati all’indeducibilità totale.

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 invece reintroduce la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria immobiliare per i lavoratori autonomi in un periodo non inferiore a 12 anni (con il necessario scorporo dell’area)

Quindi per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, i professionisti possono dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali.
 

Infatti in base a quanto stabilito ai commi 162 e 163 dell’articolo 1, viene estesa ai contratti stipulati dal 2014 la possibilità per i professionisti (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo) di dedurre i canoni di leasing relativi agli immobili strumentali. Prima della novità introdotta con la legge di stabilità, come detto pocanzi questa possibilità di deduzione era limitata solo ai contratti stipulati nel triennio 2007-2009.


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martedì 4 marzo 2014

NOTIFICA CARTELLA: IL DEPOSITO IN COMUNE VA SEMPRE COMUNICATO

da ” Dirittoitaliano.com ” 

Nel caso in cui il concessionario della riscossione non riesca a notificare la cartella esattoriale direttamente al destinatario (perché temporaneamente assente dalla propria abitazione) e provveda a lasciarla presso la casa comunale, egli deve necessariamente avvisare il contribuente del deposito dell’atto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Giudice di pace di Nardò (Lecce), il quale, con sentenza n.1529/13 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) ha chiaramente ripercorso il pensiero della Suprema Corte su questo tema.

Il giudice, infatti, oltre a evidenziare la mancata produzione in giudizio da parte di Equitalia di copia della cartella – nel caso di specie il contribuente era venuto a conoscenza della cartella solo attraverso la richiesta di informazioni presso lo sportello del concessionario – rileva che il mero deposito dell’atto nella casa comunale senza l’ulteriore avviso è assolutamente illegittimo.

La sentenza dunque chiarisce che “La pronunzia della S.C. a Sezioni unite n.458/2005 ribadisce il principio secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc, si perfeziona con la spedizione della raccomandata (che determina l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario) ma tuttavia la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento comporta la nullità della notifica”.

Alla luce di ciò, è apparsa chiara al giudice la nullità della cartella in questione per difetto di notifica.

Infine, altro punto importante della sentenza è sicuramente quello dove si ribadisce il termine di prescrizione di cinque anni per le pretese derivanti dalle sanzioni amministrative, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia che continua ad insistere per la prescrizione decennale.

Anche in questo caso il giudice rileva come “la prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, è QUINQUENNALE, aderendo all’orientamento sempre più incalzante, in relazione all’inapplicabilità del termine decennale ex art. 2953 cc giacchè la cartella esattoriale è assimilabile all’ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ….”.


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