giovedì 3 luglio 2014

La donazione da padre a figlio non costituisce un fatto notorio

Da www.fiscooggi.it

La liberalità del genitore è una prassi che non rientra fra gli eventi di “comune esperienza” che consentono al giudice di formulare la decisione senza bisogno di prove

In tema di accertamento sintetico, la liberalità del genitore nei confronti di un figlio costituisce evento probabile che il contribuente ha l’onere di provare e non un fatto notorio: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il “fatto notorio”, che rappresenta una deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Da ciò deriva che non si considerano rientranti in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o che presentano carattere di probabilità, né quelle conoscenze che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 14063 del 20 giugno, che, seppure in tema di accertamento sintetico, ha confermato l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in relazione al concetto di “fatto notorio”.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento sintetico con cui accertava una maggiore capacità contributiva in virtù dell’acquisto di un immobile, delle spese di mantenimento dello stesso e di un’abitazione secondaria.
Fallito il tentativo di adesione, la vicenda approdava in giudizio, dove la contribuente deduceva che il prezzo di acquisto dell’immobile era stato in parte corrisposto tramite compensazione di un proprio credito nei confronti della società venditrice e in parte attraverso la compensazione operata dall’altro socio, padre della contribuente e oggetto di donazione in suo favore.

La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva gli importi dell’accertamento, ritenendo giustificata solo la compensazione operata dalla contribuente, cui era seguita la corrispondente diminuzione del debito societario per il finanziamento da parte dei soci. Nessuna prova era stata invece offerta in merito alla cessione, a tiolo gratuito, delle quote paterne.

Secondo la Ctr, invece, che accoglieva sul punto l’appello della contribuente, il sostentamento parentale non necessitava di specifica prova in quanto, nell’ambito del rapporto di parentela, lo spirito liberale rappresenta una consuetudine familiare da assumere tra “quelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, cpc.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, violazione di legge in relazione all’articolo 115 cpc in combinato disposto con l’articolo 38 del Dpr 600/1973, per avere la corte di merito qualificato la donazione del padre in favore della figlia come fatto notorio, pur a fronte della contraria e restrittiva interpretazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, del predetto articolo 115.

La sentenza della Cassazione
La Cassazione, con la pronuncia in commento, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassando con rinvio.
Ad avviso della Suprema corte, che sul punto ritiene di dare seguito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze 2808/2013, 23978/2007 e 24959/2005), la nozione di “comune esperienza” (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va intesa in senso rigoroso e restrittivo, cioè “come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio”.

Da questo punto di vista, una mera prassi “familiare”, come quella consistente nella liberalità dei genitori nei confronti dei figli, rappresenta un evento soltanto probabile, come tale da escludere dalla nozione di “fatto notorio” e quindi, in base al principio dispositivo, da provare da parte di chi (il contribuente) ne invoca l’applicazione quale fatto impeditivo della maggiore pretesa fiscale.

Ulteriori osservazioni
In tema di accertamento sintetico del reddito, la Cassazione ha da tempo ammesso (almeno dal 2006 con la pronuncia n. 17203) che il maggior reddito accertato a carico del contribuente non possa trovare giustificazione nella disponibilità, da parte di questi, di redditi riferibili a propri familiari o a soggetti terzi.
A tal proposito, l’onere probatorio gravante sul contribuente in merito alla provenienza dei maggiori redditi da parte di familiari o di soggetti terzi si atteggia diversamente a seconda sia dei rilievi contenuti negli atti impositivi (da redditometro, o da sintetico “puro”, ovvero basati sulla spesa, più consistente, per incrementi patrimoniali) sia della provenienza del reddito (da familiari o da terzi).

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, laddove il reddito sia stato determinato induttivamente sulla base dei coefficienti previsti dal redditometro, il contribuente è ammesso a provare (non certamente il collegamento della spesa presunta con la relativa provvista finanziaria) la disponibilità di redditi da parte di familiari o di terzi di ammontare tale da giustificare la capacità contributiva induttivamente espressa dai beni-indice presi in considerazione ai fini del redditometro.
La provenienza dei redditi da soggetti terzi, diversi dai familiari, deve essere, però, adeguatamente provata. Mentre, infatti, è verosimile (e perciò non necessita di dimostrazione) che familiari conviventi con il contribuente abbiano dato copertura finanziaria al tenore di vita del contribuente, altrettanto non può dirsi per le provviste fornite da terzi non familiari che, conseguentemente, vanno adeguatamente documentate (cfr Cassazione 17203/ 2006 secondo cui, nel caso di apporti da parte di soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare, il contribuente dovrà in ogni caso dimostrare il passaggio del reddito nella sua disponibilità, ciò non potendosi presumere sulla base di una asserita, e non meglio dimostrata, convivenza).

L’assolvimento dell’onere probatorio è maggiormente necessario qualora si tratti di giustificare spese, di entità più consistente, relative a incrementi patrimoniali (come quello di cui alla commentata pronuncia). In questo caso, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, occorre dimostrare non solo la provenienza (da familiari o da terzi) della provvista ma anche il collegamento tra disponibilità finanziaria e spesa, così che l’eventuale possesso di redditi anche consistenti da parte di familiari non è di per sé sufficiente, ove non si dimostri altresì che “proprio quei redditi siano stati impiegati” per realizzare l’incremento patrimoniale (cfr Cassazione 4138/2013 e 3111/2014).
Alla luce di ciò, è evidente come, per tali spese (come quella per l’acquisto di un immobile) non possa prescindersi, come invece ritenuto dalla Commissione tributaria regionale nella vicenda commentata, dall’assolvimento dell’onere probatorio attraverso il richiamo al concetto di “fatto notorio” di cui all’articolo 115 cpc. Di esso, infatti, proprio per la sua portata derogatoria, la giurisprudenza ha fornito un’interpretazione molto rigorosa che ricomprende solo fatti connotati da indubitabilità e non eventi “solamente” probabili o oggetto della mera conoscenza del singolo giudice.

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