giovedì 12 marzo 2015

Nuova Sabatini

E' l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per tutte le imprese che vogliono rinnovare gli impianti, acquistare nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie digitali.

L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo.
È rivolto alle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.
Sono ammesse le imprese che, alla data di presentazione della domanda:
• hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
• non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Gli unici esclusi sono i seguenti:
• industria carboniera
• attività finanziarie e assicurative
• fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari
• attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”.

Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.
L’investimento è interamente coperto da un finanziamento bancario (o leasing) che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia e deve essere:
• di durata non superiore a 5 anni (il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013) finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
• di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
• interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento del 2,75% degli interessi pagati dall’impresa alla banca (o alla società di leasing), applicati al finanziamento ottenuto.

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. 
Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica.
Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. (Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 8 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Dopo la presentazione della domanda, l’iter prevede le seguenti fasi:
1. la banca verifica l’esistenza dei requisiti formali e concede il finanziamento
2. l’impresa può acquistare i beni: • dal giorno successivo all’invio della domanda con posta elettronica certificata (PEC) ad eccezione del settore agricolo per il quale il termine decorre dalla data del Decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico • in ogni caso entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento con la banca (o intermediario finanziario);
3. una volta concluso l’investimento, entro 60 giorni l’impresa deve attestarne il completamento al Ministero dello Sviluppo Economico 4. il Ministero dello Sviluppo Economico eroga in più quote annuali il contributo direttamente all’impresa

Un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento.
Viceversa un DURC regolare è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni.

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 e P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento (per l’agricoltura regolamento (CE) n. 1857/2006, per la pesca regolamento (CE) 736/2008 e per gli altri settori regolamento (CE) n. 800/2008), sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. 
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature in quanto classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell'impresa in cui è realizzato l’investimento. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

In linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinario" del Bilancio secondo l'art. 2424, come declamati nel Principio Contabile n.16 dell'OIC. Si considerano quindi ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni.
L'impianto elettrico e l'impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali".

Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione da parte di un investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un’unità produttiva chiusa o a rischio di chiusura è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento 800/2008, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l’acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

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