Importanti chiarimenti da parte della Suprema Corte in tema di contratti di mutuo e interessi usurari.
Con recente pronuncia, infatti, si è chiarito che “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (sentenza Corte di Cassazione n.350 del 9/01/2013).
Con tale chiarimento, dunque, la Suprema Corte ha ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora.
I giudici della Corte di Cassazione, invece, a supporto della loro decisione citano una precedente pronuncia in tema di usura della Corte Costituzionale, nella quale viene sancito che “il riferimento contenuto nel Dl n.394 del 2000, art. 1, comma 1 (ossia l’interpretazione autentica del reato di usura) agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto … secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (sentenza Corte Costituzionale n.29 del 25/02/2002).
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il contratto di mutuo è sicuramente nullo se le penali, le commissioni, gli interessi di mora e/o qualsiasi tipo di spesa sommate al tasso di interesse, superano la soglia dei tassi ufficiali fissati secondo i dettami della legge antiusura (legge n.108 del 1996).
Logica conseguenza in questi casi, quindi (tralasciando le ripercussioni di tipo penale nei confronti dell’istituto bancario che ha applicato tali tassi), è che gli interessi non dovranno più essere pagati poiché nulli (si veda art. 1815, comma 2, cod. Civ.) e addirittura che qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo (ad esempio un pignoramento immobiliare nei confronti del mutuatario e/o dei garanti dello stesso) potrebbe essere fermata.
Ci si augura dunque che tale pronuncia possa contribuire a creare migliori rapporti e maggiore trasparenza in ambito finanziario.
Da www.studiolegalesances.it
MUTUO A TASSO USURA, studio commerciale gianni cassetta, studio commerciale olbia, gianni cassetta commercialista olbia,
martedì 26 novembre 2013
lunedì 11 novembre 2013
La cartella si annulla per silenzio/assenso
Fonte: Altalex.it
Dal 1° gennaio di quest’anno se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un’azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione.
Inoltre, se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato.
È questa in sintesi una delle novità più importanti previste dall’ultima legge di stabilità (legge n. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544), la quale ha previsto un nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della riscossione.
In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.
Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.
A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).
Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore.
Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.
Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).
Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.
Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella “pazza”, perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:
1. la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente;
2. eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.
Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata.
D’altronde, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l’art. 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (art. 59 del DPR 602/73).
Ci si augura, dunque, che tutto ciò possa contribuire a migliorare i rapporti tra il contribuente e il concessionario della riscossione.
La cartella si annulla per silenzio/assenso, gianni cassetta commercialista olbia, studio commerciale gianni cassetta, studio commerciale olbia,
Equitalia deve tirar fuori le cartelle non notificate al contribuente che teme pignoramenti presso terzi
Fonte: Dario Ferrara www.cassazione.net
Il divieto di accesso nei procedimenti tributari non vale dopo l’accertamento: in un mese il concessionario deve dar copia degli atti che l’impresa sostiene di non avere mai ricevuto
Fuori le carte. Equitalia ha un mese di tempo per mostrare al contribuente la cartelle esattoriali che il destinatario sostiene di non aver mai ricevuto in notifica, ma della quali è venuto egualmente a conoscenza. Il divieto di accesso agli atti dei procedimenti tributari deve ritenersi valido fino a quando non è emesso l’accertamento, ma non dopo, visto che viene meno l’esigenza della segretezza. E ciò in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge sulla trasparenza, secondo cui l’inaccessibilità agli atti deve ritenersi limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario. È quanto emerge dalla sentenza 4821/13, pubblicata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, che prosegue sulla linea della trasparenza sposata dai giudici amministrativi sui rapporti cittadino-Fisco (cfr. “Ora Equitalia tira fuori le carte e i nomi di chi ha iscritto le ipoteche per crediti sotto gli 8 mila euro”, pubblicata il 19 marzo scorso).
Diritto di difesa
Il concessionario non soltanto dovrà esibire le copie delle cartelle, ma dovrà dimostrare anche di avere notificato gli atti alla società, che sostiene di avere appreso in modo informale che il Fisco era sulle sue tracce. E ora teme che con l’ingresso in campo dell’agente della riscossione possa scattare da un momento all’altro un pignoramento presso terzi. È lo stesso articolo 26, comma 4, del Dpr 602/73 a stabilire che l’ex esattore, a richiesta del contribuente, ha l’obbligo di esibire copia della cartella, che deve essere conservata per cinque anni (almeno nella matrice). Senza dimenticare, poi, che la cartella esattoriale è il presupposto di procedure esecutive: la richiesta di accesso risulta dunque strumentale alla tutela dei diritti del contribuente e in ultima analisi al suo diritto di difesa; un eventuale diniego, osservano i giudici di Palazzo Spada, si porrebbe quindi in contrasto con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale, indicato dalla Carta fondamentale. Inutile poi per Equitalia trincerarsi dietro la presunta tardività del ricorso originario, che invece risulta regolarmente proposto entro i trenta giorni dal termine in cui si era formato il silenzio avverso la richiesta di accesso.
Il concessionario non soltanto dovrà esibire le copie delle cartelle, ma dovrà dimostrare anche di avere notificato gli atti alla società, che sostiene di avere appreso in modo informale che il Fisco era sulle sue tracce. E ora teme che con l’ingresso in campo dell’agente della riscossione possa scattare da un momento all’altro un pignoramento presso terzi. È lo stesso articolo 26, comma 4, del Dpr 602/73 a stabilire che l’ex esattore, a richiesta del contribuente, ha l’obbligo di esibire copia della cartella, che deve essere conservata per cinque anni (almeno nella matrice). Senza dimenticare, poi, che la cartella esattoriale è il presupposto di procedure esecutive: la richiesta di accesso risulta dunque strumentale alla tutela dei diritti del contribuente e in ultima analisi al suo diritto di difesa; un eventuale diniego, osservano i giudici di Palazzo Spada, si porrebbe quindi in contrasto con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale, indicato dalla Carta fondamentale. Inutile poi per Equitalia trincerarsi dietro la presunta tardività del ricorso originario, che invece risulta regolarmente proposto entro i trenta giorni dal termine in cui si era formato il silenzio avverso la richiesta di accesso.
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Equitalia, dopo le 120 rate spunta l'ipotesi di chiudere i conti senza sanzioni e interessi
Fonte: http://www.ilsole24ore.com
Equitalia cantiere aperto. La firma del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, sul decreto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì 8 novembre) che attua la rateazione fino a 10 anni dei debiti da riscuotere non è l'ultimo atto dell'operazione per "spuntare le unghia" all'agente della riscossione. Il decreto del fare (Dl 69/2013) convertito la scorsa estate ha introdotto una serie di misure per tutelare maggiormente i contribuenti dalle azioni forti: dall'impignorabilità dell'abitazione principale e dei beni strumentali (vale a dire quelli utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo) alla possibilità di saltare otto rate (prima erano due) senza decadere dal piano di rateazione. Ora però spunta anche l'ipotesi di introdurre una via d'uscita soft per il pagamento delle cartelle emesse negli ultimi cinque anni.
Una mano tesa soprattutto verso i contribuenti con maggiori difficoltà a pagare. Non a caso già da tempo è stato riconosciuto come il peso maggiore che fa lievitare il conto è proprio quello delle sanzioni e interessi. Facciamo un esempio. Un avviso di accertamento che contesta un importo complessivo di 8.259 euro ricevuto il 2 dicembre 2011 e non pagato entro la scadenza di fine gennaio 2012 rischia di far salire il conto già di mille euro a distanza di circa sei mesi, dopo che l'agente della riscossione ha preso in carico la riscossione e ha preso inviato la cartella a metà aprile. Ma come è possibile? Le sanzioni e gli interessi scattano automaticamente in base alle norme attuali e aumentano poi l'importo da dover pagare. La soluzione circolata in ambienti parlamentari agirebbe proprio su queste due componenti.
Del resto, però, non va dimenticato che resta ancora aperta la partita dell'aggio, ossia il corrispettivo che Equitalia e gli altri concessionari percepiscono per l'attività di riscossione svolta. Il decreto del fare (Dl 69/2013) aveva anticipato alla fine di settembre il termine entro cui avrebbe dovuto essere attuata la revisione dei parametri di determinazione dell'aggio: parametri che dovrebbero garantire al contribuente un onere inferiore a quello attuale. Al momento, però, tutto tace e i contribuenti devono fare i conti - letteralmente - con i vecchi parametri per il calcolo della somma che spetta all'agente della riscossione e che contribuisce a far aumentare l'importo complessivo da pagare, insieme al carico degli interessi. Il decreto sulla spending review dello scorso anno (Dl 95/2012) aveva già previsto una riduzione dell'aggio sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 dal 9 all'8 per cento. Governo e Parlamento hanno deciso di intervenire sulla percentuale, mettendolo nero su bianco nel decreto del fare della scorsa estate. Finora la scadenza fissata è passata invano. Tra l'altro i giudici tributari di Roma, Torino e Latina hanno sollevato alla Consulta il problema della costituzionalità perché la quota a carico del contribuente non è legata al costo del servizio.
Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, gianni cassetta commercialista olbia, studio commerciale gianni cassetta, studio commerciale olbia,
Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, emanato il decreto attuativo del “decreto del fare”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra si dà attuazione alle novità introdotte dall'art. 52, comma 3Apri in altra finestra, del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98Apri in altra finestrain materia di rateizzazione di somme iscritte a ruolo.
In particolare, è prevista la possibilità di rateazione fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
La DISCIPLINA della RATEIZZAZIONE di SOMME ISCRITTE a RUOLO
A - PIANO di RATEAZIONE ORDINARIO (1)
Su richiesta del contribuente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili. (2)
Art. 19, comma 1Apri in altra finestra, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
B - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA ORDINARIO (3) (4)
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. (2)
Attenzione
Tale possibilità opera a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Art. 19, comma 1-bisApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973
C - PIANO di RATEAZIONE STRAORDINARIO (1)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera A può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Art. 19, comma 1-quinquiesApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 1)Apri in altra finestra , D.L. 69/2013, conv. con legge n. 98/2013
D - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA STRAORDINARIO (3) (4)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera B può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Attenzione
Il mancato accoglimento della richiesta non preclude la possibilità di chiedere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
(1) In sede di richiesta di un piano di rateazione, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate).
(2) Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (art. 19, comma 1-ter, D.P.R. n. 602/73).
(3) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
(4) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
“COMPROVATA e GRAVE SITUAZIONE di DIFFICOLTÀ”
È la situazione in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
DECADENZA
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato (art. 19, comma 3Apri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 2)Apri in altra finestra , del D.L. n. 69/2013).
PIANI STRAORDINARI
Affinchè un piano straordinario di rateizzazione possa essere concesso, occorre che:
la situazione sia attestata dal debitore attraverso un'istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione;
ricorrano congiuntamente due condizioni:
l'accertata impossibilità di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano ordinario;
la solvibilità del debitore stesso, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
Entrambe le condizioni sussistono nelle seguenti ipotesi:
CONTRIBUENTE
IMPORTO della RATA
PERSONE FISICHE
Superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (Isr), rilevabile dall'Isee.
Attenzione
L'Isee dev'essere allegato all'istanza.
DITTE INDIVIDUALI in REGIME SEMPLIFICATO
ALTRI SOGGETTI
Superiore al 10 per cento del valore della produzione, rapportato su base mensile e individuato sulla base dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5)Apri in altra finestra, c.c..
Indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente]: dev'essere compreso tra 0,50 ed 1.
Attenzione
La documentazione contabile aggiornata dev'essere allegata all'istanza.
Numero delle rate
Dev'essere modulato sulla base del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra.
PIANI GIÀ ACCORDATI
I piani di rateazione ordinari (anche di rateazione in proroga) che siano già stati rilasciati possono essere aumentati fino a 120 rate.
Riferimenti normativi:
D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69Apri in altra finestra, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 52, comma 3Apri in altra finestra .
Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, studio commerciale olbia, studio commerciale gianni cassetta, gianni cassetta commercialista olbia,
In particolare, è prevista la possibilità di rateazione fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
La DISCIPLINA della RATEIZZAZIONE di SOMME ISCRITTE a RUOLO
A - PIANO di RATEAZIONE ORDINARIO (1)
Su richiesta del contribuente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili. (2)
Art. 19, comma 1Apri in altra finestra, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
B - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA ORDINARIO (3) (4)
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. (2)
Attenzione
Tale possibilità opera a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Art. 19, comma 1-bisApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973
C - PIANO di RATEAZIONE STRAORDINARIO (1)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera A può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Art. 19, comma 1-quinquiesApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 1)Apri in altra finestra , D.L. 69/2013, conv. con legge n. 98/2013
D - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA STRAORDINARIO (3) (4)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera B può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Attenzione
Il mancato accoglimento della richiesta non preclude la possibilità di chiedere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
(1) In sede di richiesta di un piano di rateazione, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate).
(2) Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (art. 19, comma 1-ter, D.P.R. n. 602/73).
(3) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
(4) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
“COMPROVATA e GRAVE SITUAZIONE di DIFFICOLTÀ”
È la situazione in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
DECADENZA
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato (art. 19, comma 3Apri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 2)Apri in altra finestra , del D.L. n. 69/2013).
PIANI STRAORDINARI
Affinchè un piano straordinario di rateizzazione possa essere concesso, occorre che:
la situazione sia attestata dal debitore attraverso un'istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione;
ricorrano congiuntamente due condizioni:
l'accertata impossibilità di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano ordinario;
la solvibilità del debitore stesso, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
Entrambe le condizioni sussistono nelle seguenti ipotesi:
CONTRIBUENTE
IMPORTO della RATA
PERSONE FISICHE
Superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (Isr), rilevabile dall'Isee.
Attenzione
L'Isee dev'essere allegato all'istanza.
DITTE INDIVIDUALI in REGIME SEMPLIFICATO
ALTRI SOGGETTI
Superiore al 10 per cento del valore della produzione, rapportato su base mensile e individuato sulla base dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5)Apri in altra finestra, c.c..
Indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente]: dev'essere compreso tra 0,50 ed 1.
Attenzione
La documentazione contabile aggiornata dev'essere allegata all'istanza.
Numero delle rate
Dev'essere modulato sulla base del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra.
PIANI GIÀ ACCORDATI
I piani di rateazione ordinari (anche di rateazione in proroga) che siano già stati rilasciati possono essere aumentati fino a 120 rate.
Riferimenti normativi:
D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69Apri in altra finestra, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 52, comma 3Apri in altra finestra .
Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, studio commerciale olbia, studio commerciale gianni cassetta, gianni cassetta commercialista olbia,
mercoledì 23 ottobre 2013
VIES: Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie
Di Gianni Cassetta, commercialista ad Olbia
La pubblicazione dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 29 dicembre 2010 Prot. n. 2010/188376 e Prot. n. 2010/188381) ha dato di fatto attuazione all’obbligo previsto dal D.L. n. 78/2010, cioè l’obbligo per un Soggetto Passivo Iva di dichiarare la propria volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. Ciò sostanzialmente al fine di contrastare le frodi Iva in ambito comunitario rispondendo così alle sollecitazioni espresse dalla Commissione europea al riguardo.
Il Provvedimento 29 dicembre 2010 Prot. n. 2010/188376 ha stabilito che i soggetti che iniziano un’attività in Italia (inclusi, sembra doversi ritenere, i rappresentanti IVA di soggetti non residenti), oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, se intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del D.L. n. 331/1993, devono essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L'inserimento nell'archivio Vies è subordinato alla presentazione della domanda/comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per la richiesta di iscrizione nell'archivio da parte dell’ineteressato.
Dopo il deposito del modello di richiesta di iscrizione nell'archivio scatta un periodo di 30 giorni, durante il quale non possono essere validamente effettuate operazioni comunitarie: tale periodo di 30 giorni di attesa è obbligatorio e non consente nessuna operazione, ne attiva ne passiva.
L’Agenzia delle Entrate, durante questi 30 giorni, effettua controlli e verifiche sull’azienda che ha richiesto l’iscrizione al VIES; qualora emergano elementi di rischio relativi a finalità evasive o di frode, procederà ad emettere un provvedimento motivato di rifiuto dell'iscrizione. A seguito del rifiuto dell'Agenzia, al contribuente sarà precluso l'inserimento nell'archivio Vies.
Al contrario, se non vi sono comunicazioni, il soggetto richiedente sarà incluso automaticamente nell'archivio Vies a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
Posto dunque che l’iscrizione al VIES fugherebbe ogni problematica, ci si potrebbe porre l’interrogativo di cosa potrebbe accadere qualora non si procedesse alla iscrizione nell’archivio VIES, ovvero se tale iscrizione venisse respinta dall’Agenzia delle Entrate.
Ebbene in primis la mancata iscrizione VIES del soggetto comunitario non certo fa venire meno la sua qualifica di soggetto passivo IVA; questo sebbene la Circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 abbia chiarito, riferendosi ai soggetti passivi stabiliti in Italia, che l’omessa iscrizione in tale archivio fa venire meno lo status di soggetto passivo IVA.
Per confutare ciò si deve fare ricorso alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea (si veda per esempio, la Sentenza del 27 settembre 2007, causa C-146/05); con questa giurispudenza di merito la Corte - con specifico riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni - ha stabilito che tutti i provvedimenti adottati dai paesi che dovessero prevedere degli obblighi di forma relativi alla contabilità, alla fatturazione, alla presentazione degli elenchi INTRASTAT, nonché alle prove che i soggetti passivi sono tenuti a fornire per beneficiare del regime della non imponibilità, non devono eccedere quanto è necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e non possono quindi essere utilizzati in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa comunitaria in materia.
In buona sostanza la Corte di giustizia europea ha statuito un principio fondamentale in base al quale “… un provvedimento nazionale che essenzialmente subordini il diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria al rispetto di obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano soddisfatti, eccede quanto è necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta …”.
È importante dunque sapere che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea emerge che se una cessione soddisfa le condizioni previste dall’art. 28-quater, punto A, lettera ), comma 1, della VI Direttiva, nessuna IVA è dovuta per tale genere di cessione.
Alle stesse conclusioni perviene anche la Suprema Corte di Cassazione attraverso le Sentenze del 28 maggio 2007, nn. 12454 e 12455; in queste sentenze si afferma che “… la tesi avanzata dall’Amministrazione, secondo cui diverrebbero imponibili le operazioni di cessione per il solo fatto che la società abbia omesso di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni del DL n. 331/1993 [artt. 41, comma 1, lett. a), e 50, comma 1] che non contengono tale esplicita comminatoria ma anche con i principi di diritto comunitario secondo i quali non può la medesima operazione essere assoggettata ad imposizione sia nel paese di origine dei beni che in quello di destinazione degli stessi, con un’inammissibile duplicazione d’imposta”.
Ebbene è da evidenziare che proprio in una recente sentenza (la C-273/11, emessa in data 6 settembre 2012) la Corte di giustizia dell’Unione Europea mette ancora una volta in dubbio la posizione dell’Agenzia delle Entrate italiana che nega la possibilità di effettuare, da parte del soggetto passivo IVA, operazioni intracomunitarie nel caso in cui non vi fosse la preventiva iscrizione al VIES.
La Corte infatti afferma che “l’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima”.
Un’altra sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-284/11del 12 luglio 2012) ha asserito come la mancata registrazione ai fini IVA di un operatore economico non possa comunque privarlo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, se sussistono tutti i presupposti sostanziali per il suo esercizio. I giudici europei, in particolare, hanno sottolineato come l’obbligo di dichiarare l’inizio della propria attività (VIES) non sia di per un elemento costitutivo del diritto alla detrazione per il soggetto passivo, ma solo una formalità richiesta per effettuare i necessari controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Interessante poi è senza dubbio la causa C-324/11 sempre della Corte Europea, la quale si è concentrata sulla nozione di “soggetto passivo” delineata dall’art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112.
Secondo tale sentenza viene considerato “soggetto passivo” - ai sensi dell’art. 9, par. 1 Direttiva 2006/112 - chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati dell’attività medesima.
Tale nozione di “soggetto passivo” è definita in modo ampio, sulla base di circostanze di fatto; da essa di certo non risulta che lo status di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall’Amministrazione ai fini dell’esercizio di un’attività economica (a parte il rilascio della Partita Iva o di analogo elemento identificativo).
Secondo la Corte infatti, ancorché la Direttiva 2006/112 dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo, tuttavia l’iscrizione VIES non può costituire una condizione supplementare richiesta ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo ai sensi dell’art. 9, par. 1, della stessa Direttiva.
Vi sono poi ulteriori Sentenze che di fatto risultano essere tutte in forte contrasto con quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria italiana.
In conclusione, sebbene la richiesta della preventiva iscrizione al VIES sia una ennesima burocratizzazione della vita di un soggetto passivo, conviene sempre predisporre la domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate competente; nel caso però in cui venisse emesso un avviso di accertamento nei confronti dei contribuenti per la mancata iscrizione al VIES (andando di fatto a rideterminare il luogo di tassazione IVA) sembra ragionevole presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria.
VIES: Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie, studio commerciale olbia, studio commerciale gianni cassetta,
sabato 5 ottobre 2013
Tre infrazioni: due prima, una dopo, a legge operativa. Ok alla chiusura
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)
Siamo nell’ambito della norma che prevedeva la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di tripla
mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, trova applicazione anche qualora le prime due infrazioni siano state commesse in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, purché la terza avvenga sotto la
vigenza della nuova disposizione.
Per l'applicazione della sanzione, inoltre, i presupposti sono il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio – il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima – e il definitivo accertamento di esse in tempi diversi.
Infine, la disciplina sanzionatoria richiamata ha carattere speciale, per cui la sua applicazione non è impedita dalla definizione agevolata, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
Questi, in sintesi, i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella pronuncia n. 21565 del 20 settembre.
I fatti in causa La controversia concerneva l'impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, ex articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, per mancata emissione di scontrini fiscali per tre volte in un quinquennio.
La Ctp accoglieva le eccezioni della parte privata; di contro, la Ctr si mostrava favorevole alle argomentazioni del Fisco.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di diritto:
1. commissione di due violazioni su tre prima dell'entrata in vigore della disposizione richiamata
2. mancata considerazione del definitivo accertamento delle violazioni, ai fini della recidiva
3. non irrogabilità della sanzione accessoria, in caso di definizione agevolata di quella principale.
Le motivazioni della sentenza I giudici di legittimità considerano tutti i motivi di ricorso infondati.
Quanto al primo, la Cassazione enuncia il seguente e chiaro principio: “la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale … si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l'entrata in vigore del … D.Lgs. 471/97 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria”.
In sostanza, l’illecito è consumato al momento della commissione della terza violazione, “… sicché non si verte in un'ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole” (cfr Cassazione, pronuncia 29388/2008).
In ordine alla seconda doglianza, prosegue la Corte, la sanzione è prevista “qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio”. Dunque, elemento sufficiente è che le violazioni si verifichino in tre momenti distinti, in mancanza dei presupposti per l’applicazione degli istituti del concorso ovvero della continuazione.
In ultimo, conferma il principio secondo cui l’articolo 12 del Dlgs 471/1997 è norma speciale: di conseguenza, l'irrogazione della sanzione in esame non è osteggiata dalla definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997 (cfr Cassazione, n. 2439/2007 e successive conformi).
Conclusioni Anzitutto, premettiamo che la sanzione in argomento è stata modificata dal legislatore della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, in un’ottica di contenimento del rigorismo sanzionatorio, richiede oggi quattro, e non più tre, distinte violazioni dell’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale per irrogare le sanzioni accessorie.
Tra i principi di diritto espressi dalla Cassazione, focalizziamo ora la nostra attenzione sul rapporto tra la sanzione di cui abbiamo finora parlato (articolo 12 del Dlgs 471/1997) e la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997, la quale dispone che “la definizione agevolata” – ossia il “pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata”, “comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali”, entro il termine per proporre ricorso – “impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.
Ebbene, il ricorrente riteneva che la definizione agevolata impedisse l’irrogabilità della sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Tuttavia, proprio in base all’orientamento consolidato della Cassazione, prevale la norma sanzionatoria speciale. In caso contrario, il principio “lex specialis derogat generali”, fondante il nostro ordinamento giuridico, sarebbe inopinatamente trasgredito, per far prevalere una sorta di “favor rei” non prevista dalla normativa di riferimento.
Martino Verrengia
gianni cassetta commercialista olbia, studio commerciale gianni cassetta,
Siamo nell’ambito della norma che prevedeva la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di tripla
mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, trova applicazione anche qualora le prime due infrazioni siano state commesse in data anteriore all’entrata in vigore del decreto, purché la terza avvenga sotto la
vigenza della nuova disposizione.
Per l'applicazione della sanzione, inoltre, i presupposti sono il compimento di tre distinte violazioni nel quinquennio – il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima – e il definitivo accertamento di esse in tempi diversi.
Infine, la disciplina sanzionatoria richiamata ha carattere speciale, per cui la sua applicazione non è impedita dalla definizione agevolata, ex articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
Questi, in sintesi, i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella pronuncia n. 21565 del 20 settembre.
I fatti in causa La controversia concerneva l'impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, ex articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, per mancata emissione di scontrini fiscali per tre volte in un quinquennio.
La Ctp accoglieva le eccezioni della parte privata; di contro, la Ctr si mostrava favorevole alle argomentazioni del Fisco.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di diritto:
1. commissione di due violazioni su tre prima dell'entrata in vigore della disposizione richiamata
2. mancata considerazione del definitivo accertamento delle violazioni, ai fini della recidiva
3. non irrogabilità della sanzione accessoria, in caso di definizione agevolata di quella principale.
Le motivazioni della sentenza I giudici di legittimità considerano tutti i motivi di ricorso infondati.
Quanto al primo, la Cassazione enuncia il seguente e chiaro principio: “la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale … si applica in tutti i casi in cui la terza delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l'entrata in vigore del … D.Lgs. 471/97 ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le due infrazioni precedenti siano state commesse prima dell'entrata in vigore della norma sanzionatoria”.
In sostanza, l’illecito è consumato al momento della commissione della terza violazione, “… sicché non si verte in un'ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole” (cfr Cassazione, pronuncia 29388/2008).
In ordine alla seconda doglianza, prosegue la Corte, la sanzione è prevista “qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio”. Dunque, elemento sufficiente è che le violazioni si verifichino in tre momenti distinti, in mancanza dei presupposti per l’applicazione degli istituti del concorso ovvero della continuazione.
In ultimo, conferma il principio secondo cui l’articolo 12 del Dlgs 471/1997 è norma speciale: di conseguenza, l'irrogazione della sanzione in esame non è osteggiata dalla definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997 (cfr Cassazione, n. 2439/2007 e successive conformi).
Conclusioni Anzitutto, premettiamo che la sanzione in argomento è stata modificata dal legislatore della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che, in un’ottica di contenimento del rigorismo sanzionatorio, richiede oggi quattro, e non più tre, distinte violazioni dell’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale per irrogare le sanzioni accessorie.
Tra i principi di diritto espressi dalla Cassazione, focalizziamo ora la nostra attenzione sul rapporto tra la sanzione di cui abbiamo finora parlato (articolo 12 del Dlgs 471/1997) e la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997, la quale dispone che “la definizione agevolata” – ossia il “pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata”, “comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali”, entro il termine per proporre ricorso – “impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.
Ebbene, il ricorrente riteneva che la definizione agevolata impedisse l’irrogabilità della sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Tuttavia, proprio in base all’orientamento consolidato della Cassazione, prevale la norma sanzionatoria speciale. In caso contrario, il principio “lex specialis derogat generali”, fondante il nostro ordinamento giuridico, sarebbe inopinatamente trasgredito, per far prevalere una sorta di “favor rei” non prevista dalla normativa di riferimento.
Martino Verrengia
gianni cassetta commercialista olbia, studio commerciale gianni cassetta,
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