giovedì 3 luglio 2014

La donazione da padre a figlio non costituisce un fatto notorio

Da www.fiscooggi.it

La liberalità del genitore è una prassi che non rientra fra gli eventi di “comune esperienza” che consentono al giudice di formulare la decisione senza bisogno di prove

In tema di accertamento sintetico, la liberalità del genitore nei confronti di un figlio costituisce evento probabile che il contribuente ha l’onere di provare e non un fatto notorio: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il “fatto notorio”, che rappresenta una deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Da ciò deriva che non si considerano rientranti in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o che presentano carattere di probabilità, né quelle conoscenze che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 14063 del 20 giugno, che, seppure in tema di accertamento sintetico, ha confermato l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in relazione al concetto di “fatto notorio”.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento sintetico con cui accertava una maggiore capacità contributiva in virtù dell’acquisto di un immobile, delle spese di mantenimento dello stesso e di un’abitazione secondaria.
Fallito il tentativo di adesione, la vicenda approdava in giudizio, dove la contribuente deduceva che il prezzo di acquisto dell’immobile era stato in parte corrisposto tramite compensazione di un proprio credito nei confronti della società venditrice e in parte attraverso la compensazione operata dall’altro socio, padre della contribuente e oggetto di donazione in suo favore.

La Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva gli importi dell’accertamento, ritenendo giustificata solo la compensazione operata dalla contribuente, cui era seguita la corrispondente diminuzione del debito societario per il finanziamento da parte dei soci. Nessuna prova era stata invece offerta in merito alla cessione, a tiolo gratuito, delle quote paterne.

Secondo la Ctr, invece, che accoglieva sul punto l’appello della contribuente, il sostentamento parentale non necessitava di specifica prova in quanto, nell’ambito del rapporto di parentela, lo spirito liberale rappresenta una consuetudine familiare da assumere tra “quelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, cpc.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, violazione di legge in relazione all’articolo 115 cpc in combinato disposto con l’articolo 38 del Dpr 600/1973, per avere la corte di merito qualificato la donazione del padre in favore della figlia come fatto notorio, pur a fronte della contraria e restrittiva interpretazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, del predetto articolo 115.

La sentenza della Cassazione
La Cassazione, con la pronuncia in commento, accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassando con rinvio.
Ad avviso della Suprema corte, che sul punto ritiene di dare seguito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze 2808/2013, 23978/2007 e 24959/2005), la nozione di “comune esperienza” (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va intesa in senso rigoroso e restrittivo, cioè “come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio”.

Da questo punto di vista, una mera prassi “familiare”, come quella consistente nella liberalità dei genitori nei confronti dei figli, rappresenta un evento soltanto probabile, come tale da escludere dalla nozione di “fatto notorio” e quindi, in base al principio dispositivo, da provare da parte di chi (il contribuente) ne invoca l’applicazione quale fatto impeditivo della maggiore pretesa fiscale.

Ulteriori osservazioni
In tema di accertamento sintetico del reddito, la Cassazione ha da tempo ammesso (almeno dal 2006 con la pronuncia n. 17203) che il maggior reddito accertato a carico del contribuente non possa trovare giustificazione nella disponibilità, da parte di questi, di redditi riferibili a propri familiari o a soggetti terzi.
A tal proposito, l’onere probatorio gravante sul contribuente in merito alla provenienza dei maggiori redditi da parte di familiari o di soggetti terzi si atteggia diversamente a seconda sia dei rilievi contenuti negli atti impositivi (da redditometro, o da sintetico “puro”, ovvero basati sulla spesa, più consistente, per incrementi patrimoniali) sia della provenienza del reddito (da familiari o da terzi).

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, laddove il reddito sia stato determinato induttivamente sulla base dei coefficienti previsti dal redditometro, il contribuente è ammesso a provare (non certamente il collegamento della spesa presunta con la relativa provvista finanziaria) la disponibilità di redditi da parte di familiari o di terzi di ammontare tale da giustificare la capacità contributiva induttivamente espressa dai beni-indice presi in considerazione ai fini del redditometro.
La provenienza dei redditi da soggetti terzi, diversi dai familiari, deve essere, però, adeguatamente provata. Mentre, infatti, è verosimile (e perciò non necessita di dimostrazione) che familiari conviventi con il contribuente abbiano dato copertura finanziaria al tenore di vita del contribuente, altrettanto non può dirsi per le provviste fornite da terzi non familiari che, conseguentemente, vanno adeguatamente documentate (cfr Cassazione 17203/ 2006 secondo cui, nel caso di apporti da parte di soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare, il contribuente dovrà in ogni caso dimostrare il passaggio del reddito nella sua disponibilità, ciò non potendosi presumere sulla base di una asserita, e non meglio dimostrata, convivenza).

L’assolvimento dell’onere probatorio è maggiormente necessario qualora si tratti di giustificare spese, di entità più consistente, relative a incrementi patrimoniali (come quello di cui alla commentata pronuncia). In questo caso, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, occorre dimostrare non solo la provenienza (da familiari o da terzi) della provvista ma anche il collegamento tra disponibilità finanziaria e spesa, così che l’eventuale possesso di redditi anche consistenti da parte di familiari non è di per sé sufficiente, ove non si dimostri altresì che “proprio quei redditi siano stati impiegati” per realizzare l’incremento patrimoniale (cfr Cassazione 4138/2013 e 3111/2014).
Alla luce di ciò, è evidente come, per tali spese (come quella per l’acquisto di un immobile) non possa prescindersi, come invece ritenuto dalla Commissione tributaria regionale nella vicenda commentata, dall’assolvimento dell’onere probatorio attraverso il richiamo al concetto di “fatto notorio” di cui all’articolo 115 cpc. Di esso, infatti, proprio per la sua portata derogatoria, la giurisprudenza ha fornito un’interpretazione molto rigorosa che ricomprende solo fatti connotati da indubitabilità e non eventi “solamente” probabili o oggetto della mera conoscenza del singolo giudice.

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venerdì 27 giugno 2014

La sola residenza in "comunione" non può sconfessare il redditometro


da www.fiscooggi.it

Spese per incrementi patrimoniali, due autoveicoli e un bene immobile destinato ad abitazione principale: questi gli elementi alla base dell'accertamento sintetico

Per il contribuente chiamato a vincere la presunzione di maggior reddito, non è sufficiente allegare la residenza anagrafica nello stesso fabbricato del padre, essendo necessario provare non solo l'effettiva convivenza ma, altresì, la disponibilità del genitore a coprire tutti i costi.
È quanto emerge dalla sentenza n. 13819 del 18 giugno 2014 della Corte di cassazione.
La vicenda processuale
Il contenzioso in esame nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento sintetici emessi per le annualità 1997 (in rettifica della dichiarazione presentata) e 1998 (priva di dichiarazione), data la disponibilità del contribuente di due autoveicoli e di un bene immobile destinato ad abitazione principale, oltre a spese per incrementi patrimoniali.
La Ctp accoglieva il ricorso, giudicando congruo il reddito dichiarato per il 1997 e insussistente il presupposto impositivo per l'annualità successiva, in considerazione del fatto che il ricorrente abitava con il padre in un immobile di proprietà di quest'ultimo e in assenza della prova che le spese di gestione ricadessero sul figlio.
Di diverso avviso la Ctr che, nell'accogliere parzialmente l'appello dell'ufficio, statuiva che la prova anagrafica della residenza del contribuente nel medesimo edificio del padre non esimeva lo stesso dall'onere di provare la convivenza tra i due e, inoltre, la disponibilità da parte del genitore di mezzi sufficienti a coprire tutti i costi di gestione della casa, che correttamente andavano attribuiti al ricorrente come indici di capacità contributiva.
Considerate tali premesse, la Ctr, per l'anno 1997, in riforma dell'impugnata sentenza, rideterminava il reddito accertato sinteticamente, rimettendo al competente ufficio la conseguente riliquidazione del debito tributario e le relative sanzioni, rigettando nel resto.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, denunciando il vizio di motivazione (insufficiente e contraddittoria) nel quale era incorsa la Commissione tributaria regionale, omettendo di spiegare le ragioni e le modalità della rettifica del reddito sintetico accertato. Tale lacuna si rifletteva soprattutto nel dispositivo, ovvero nella formula di "rigetto per il resto", suscettibile di interpretazioni alternative, potendo far riferimento sia al ricorso introduttivo sia alla sentenza impugnata. Analogamente, di difficile interpretazione la ratio dell'annullamento dell'avviso di accertamento riguardante l'annualità 1998.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, con la pronuncia in esame, ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno, infatti, statuito che "nonostante l'accoglimento dell'appello, e la chiara enunciazione della corretta attribuzione al contribuente dei costi presunti della gestione della sua residenza, non appare comprensibile quale sia l'iter, e dunque sulla base di quale quadro probatorio assunto come decisivo, la CTR sia giunta alla rideterminazione quantitativa del reddito nella minor somma di Lit 24 milioni circa per il 1997". "Rilevando, altresì, un grave deficit di esposizione sulla parte di impugnazione che aveva fatto riferimento critico alla statuizione del primo giudice quanto al 1998".
La Cassazione, pertanto, da un lato conferma l'assunto di partenza affermato dalla Ctr sulla non sufficienza della prova anagrafica della residenza nello stesso fabbricato del padre, dall'altro censura il giudizio conclusivo al quale i giudici di secondo grado sono approdati, in difetto dell'esplicitazione dei criteri e delle modalità di rideterminazione del reddito sintetico.
Osservazioni
Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973, nella formulazione vigente pro tempore, l'ufficio, rilevata la disponibilità di indici di capacità contributiva, è legittimato a presumere la sussistenza di redditi non dichiarati in capo al contribuente. Spetterà a quest'ultimo fornire la prova contraria ovvero dimostrare o che il reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta ovvero che "il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore" (Cassazione n. 9539/2013).
La giurisprudenza di legittimità, in realtà, aveva già ammesso la possibilità per il contribuente di dimostrare che il reddito determinato in via sintetica potesse trovare giustificazione negli apporti di componenti il nucleo familiare. Emblematica la sentenza n. 17203/2006, nella quale si evinceva che "la norma non contiene nessuna indicazione in ordine alla titolarità soggettiva dei "redditi esenti" e/o di quelli "soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" considerati idonei dal legislatore ad integrare il reddito dichiarato al fine di escludere e/o limitare l'ammontare del reddito sinteticamente accertato dall'Ufficio in base agli appositi indici".
La stessa prassi dell'Amministrazione finanziaria, in più occasioni (circolare n. 49/2007 e circolari ministeriali nn. 101/1999 e 7/1977), aveva richiamato l'attenzione degli uffici sulla "necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicatori di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Il richiamo a tale nucleo … trova evidente fondamento nel legame che lega le persone indicate che lo compongono e non già soltanto nella loro convivenza" (cfr Cassazione, sentenze nn. 17203/2006 e 5365/2014).
In tale prospettiva, premesso che grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'entità, in termini quantitativi e qualitativi, degli apporti reddituali provenienti dai familiari, la sentenza in esame ha dato indicazioni sulla consistenza di detta prova.
In particolare, nel confermare sul punto la statuizione della Ctr, la Corte suprema ha attestato che il contribuente, per evitare che i costi di gestione dell'immobile in cui vive con il nucleo familiare gli vengano imputati come indici di capacità contributiva, non potrà limitarsi alla prova anagrafica della residenza con detto nucleo, ma dovrà, altresì, provare l'effettiva convivenza, nonché le disponibilità finanziarie del genitore a coprirne i costi.
Infine, con la sentenza in esame, la Cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha affrontato la tematica nella prospettiva processual-civilistica. Cioè, facendo leva sul secondo comma dell'articolo 115 cpc, in base al quale il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (fatto notorio), senza che sia necessario un ulteriore riscontro probatorio, i giudici di legittimità hanno escluso che si possa far rientrare nella nozione di comune esperienza "un evento o una situazione soltanto probabile quale, nel caso in esame, la mera prassi familiare di liberalità da parte dei genitori in favore dei figli".



Dora De Marco

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mercoledì 11 giugno 2014

L'ineccepibilità delle scritture non blocca l'analitico-induttivo

da www.fiscooggi.it

La contabilità, apparentemente regolare, può comunque essere considerata complessivamente inattendibile, se confligge con gli ordinari criteri di ragionevolezza

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, la regolarità delle scritture contabili non rappresenta un ostacolo all'applicazione del metodo analitico-induttivo o "misto" (articolo 54, commi 2 e 3, Dpr 633/1972) per procedere alla rettifica (in aumento) dell'imponibile esposto nella dichiarazione, anche ai fini Iva, a seguito dell'emergere di singoli elementi - attivi o passivi - dei quali risulta provata aliunde l'inesattezza o la mancanza.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 11477 del 23 maggio 2014.

I fatti
Con processo verbale di constatazione (pvc), la Guardia di finanza ha contestato a una società a responsabilità limitata l'indebita detrazione Iva assolta su acquisti non documentati o non inerenti per 313,50 euro, nonché l'omessa certificazione, registrazione e dichiarazione di proventi derivanti da cessione di beni.
Il contenuto del pvc veniva trasfuso nell'avviso di accertamento per il 1998, con il quale l'Agenzia recuperava una maggiore Iva per oltre 120mila euro.

L'avviso è stato impugnato dalla società, lamentando l'illegittimità del metodo di accertamento (differenziale di valore delle merci, piuttosto che fisica rilevazione delle stesse), l'inutilizzabilità della presunzione di cessione ex articolo 53, Dpr 633/1972, e il ricorso a presunzioni prive dei requisiti di certezza, gravità e concordanza.
Vittoria parziale in primo grado: sono state accolte le censure relative all'erronea applicazione della prova presuntiva e confermata solo l'indebita detrazione di 313,50 euro per acquisti non inerenti. Ribaltata in appello a favore dell'ufficio.

La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione degli articoli 54, Dpr 633/1972, e 2729 del codice civile, in quanto a fronte di una contabilità ineccepibile, corretta e regolare, non poteva ritenersi legittima la rettifica della dichiarazione Iva fondata esclusivamente su meri elementi indiziari e sull'utilizzo di percentuali di ricarico erroneamente e genericamente determinate, oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della stessa contribuente.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha ribadito i principi di legittimità elaborati in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, e cioè che: "l'asserita ineccepibilità delle scritture contabili non rappresenta un ostacolo all'applicazione del metodo analitico-induttivo…" e che "la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta … prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare".

Osservazioni
La Corte ha giudicato infondate le contestazioni della società relative all'erroneità dell'applicazione di "percentuali medie di ricarico" e di "valori percentuali medi del settore" (tra l'altro non indicati nella sentenza d'appello).
I Giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che la sentenza sottoposta al loro esame faceva invece riferimento alla "media aritmetica ponderata (e non semplice) sul costo del venduto" e a una percentuale di ricarico "calcolata secondo il metodo statistico riconosciuto logico e attendibile dalla giurisprudenza", rilevata "in contraddittorio con la parte contribuente, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo stesso amministratore unico, per ogni merce raggruppata in gruppi omogenei per categorie merceologiche, e dell'incidenza percentuale di ciascuna categoria".

Tali principi danno seguito all'orientamento di legittimità consolidato (cfr Cassazione 13027/2012 e 27912/2013), secondo il quale, a prescindere dalla esistenza di una contabilità regolare:
l'atto di rettifica, se sufficientemente motivato, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori. E cioè, se sono specificati gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e se è dimostrata la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l'ufficio è tenuto solo a tirare le conclusioni di quanto emerge dal procedimento deduttivo, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate. Ciò in quanto, sia ai fini Iva (articolo 54, Dpr 633/1972) sia ai fini delle imposte sui redditi (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973), la contabilità, apparentemente regolare, può essere considerata complessivamente inattendibile se confligge con gli ordinari criteri di ragionevolezza (cfr Cassazione 27912/2013), anche sotto il profilo di antieconomicità del comportamento del contribuente (cfr Cassazione 7144 e 11599 del 2007, 951/2009 e 1647/2010)
la percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta deve essere determinata in via presuntiva seguendo un criterio che, a prescindere dalla regolarità formale della contabilità, sia:
coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame
applicato a un campione di beni scelti in modo appropriato
fondato su una media aritmetica o ponderata, scelta in base alla composizione del campione di beni (cfr Cassazione 3197/2013)
la scelta di un tipo di media piuttosto che di un altro, non costituendo oggetto di specifica previsione legislativa, non integra una violazione di norme di diritto (cfr Cassazione 14576/2001, 26312/2009 e 17952/2013). Di conseguenza, l'ufficio può ben scegliere se adottare, ai fini del calcolo della percentuale di ricarico applicata sui generi venduti, la "media aritmetica semplice" (comparazione tra prezzi di acquisito e di vendita di alcuni generi merceologici) ovvero la "media aritmetica ponderata" (comparazione tra prezzi di acquisto e vendita relativi a gruppi merceologici omogenei concernenti i beni commercializzati dall'impresa)
tale scelta è legittima nella misura in cui risponde a canoni di coerenza logica e congruità, esplicitati dall'ufficio attraverso adeguato ragionamento e verificati dal giudice adito
il controllo di logicità sulla scelta e applicazione del criterio di calcolo per il ricarico si estende anche alla congruità del campione selezionato per la comparazione tra i prezzi di rivendita e quelli di acquisto. Ciò in quanto il campione non può essere limitato in modo arbitrario solo ad alcuni articoli ma, tenendo conto degli elementi conoscitivi acquisiti dall'ufficio nel corso dell'indagine, deve riferirsi a tutte le merci commercializzate dall'impresa risultanti dall'inventario generale (cfr Cassazione 979/2003, 6849 e 6852 del 2009) o comunque a un "gruppo significativo, per qualità e quantità, dei beni", anche se non necessariamente alla totalità degli stessi beni (cfr Cassazione 6086/2009 e 17952/2013).
Questi sono tutti gli elementi esaminati dal giudice di secondo grado e rispetto ai quali non è consentito a quello di legittimità un'ulteriore valutazione fattuale.

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domenica 25 maggio 2014

È nulla la cartella esattoriale tardiva


da http://www.giornaledellepmi.it/

È illegittima la cartella esattoriale notificata in ritardo.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (sentenza n. 283/03/14 – Sez. Documenti), la quale non solo annulla l’atto esattoriale ma anche il debito tributario sottostante poiché richiesto dal concessionario della riscossione oltre i termini di legge.
Tale principio deriva dal fatto che la normativa tributaria prevede dei termini perentori entro cui il concessionario della riscossione (ossia Equitalia) può chiedere ai contribuenti il pagamento dei tributi.
Nel caso di specie, infatti, si trattava di imposte dovute dalla contribuente poiché dichiarate nella dichiarazione dei redditi ma non versate per mancanza di liquidità.
Ebbene, in questo caso l’articolo 25 del Dpr n.602/73 prevede espressamente che il concessionario deve notificare la cartella, a PENA DI DECADENZA «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione…» e dunque trattandosi nel caso specifico di imposte sui redditi relative all’anno 2007 la cartella si sarebbe dovuta notificare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2011 e non nel 2013 come invece è avvenuto.
Di particolare rilievo, inoltre, risultano le riflessioni dei giudici di Pavia in merito alle eccezioni formulate da Equitalia, la quale riteneva di non aver alcuna responsabilità poiché solamente incaricata alla riscossione.
Secondo la Commissione Tributaria, infatti «questo giudicante pur concordando con il principio appena espresso sui compiti assegnati ad Equitalia (ossia la ricezione del Ruolo e la riscossione del pagamento delle cartelle) ritiene che per il loro espletamento la normativa di riferimento comporti un implicito insieme di diritti- doveri per Equitalia correlati a tutto il processo di riscossione che inizia con il ricevimento del Ruolo e termina con l’incasso dei relativi pagamenti passando attraverso l’emissione e la notifica delle cartelle…».
I giudici, quindi, proseguono sottolineando che «fra i diritti-doveri … vi è quello di ricevere un Ruolo formato da crediti, oltre che certi e liquidi, anche esigibili che possono essere fatti validamente valere nei confronti del debitore. Quindi, a tal fine, nasce il dovere/obbligo per Equitalia di svolgere una specifica attività di verifica che la porti a concludere che il Ruolo preso in carico sia legittimamente valido nel contenuto ovvero che i crediti tributari … siano realmente esigibili».
In mancanza del requisito di esigibilità, dunque, l’atto tributario risulta palesemente illegittimo e il debito tributario viene meno.
Avv. Matteo Sances

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giovedì 8 maggio 2014

Bonus prima casa: la separazione non è causa di forza maggiore

da http://www.fiscooggi.it/

La decadenza dalle agevolazioni fiscali può essere impedita solo da eventi oggettivi, imprevedibili e inevitabili e non da meri motivi soggettivi come le liti fra coniugi

La separazione coniugale non evita la perdita del beneficio, se il contribuente ha ceduto l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” entro il quinquennio e non ha provveduto a un nuovo acquisto entro l’anno successivo.
È il principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 8620 dell’11 aprile.

Il fatto
La controversia con il contribuente nasce a seguito della notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. La pretesa fiscale nasce a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, per alienazione del bene entro il quinquennio dall’acquisto, in assenza di nuova compravendita entro l’anno successivo.

Il contenzioso tra le parti vedeva il contribuente vittorioso sia in primo grado sia in secondo grado.
I giudici di secondo grado, confermando la decisione assunta dalla Ctp, annullavano l’avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente sulla base di due ragioni. In primo luogo, la Ctr riteneva che l’ufficio fosse decaduto dall’azione impositiva, avendo notificato l’avviso di liquidazione oltre il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2, Dpr 131/1986. In secondo luogo, l’avvenuta separazione coniugale tra i coniugi dovrebbe considerarsi causa di forza maggiore per il mancato riacquisto di altro immobile a uso abitativo entro il quinquennio di riferimento.

L’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza dei giudici tributari, ricorre in Cassazione, sotto il profilo della violazione della legge.
Secondo l’ente impositore, la Ctr avrebbe negato l’operatività della proroga biennale dei termini di rettifica e liquidazione recata dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 1, della legge 289/2002.
La difesa erariale denuncia, altresì, i vizi di violazione di legge di cui all’articolo 1, comma 4, della nota 2-bis, della tariffa allegata al Dpr 131/1986 e di insufficiente motivazione.
In particolare, secondo il Fisco, la Ctr ha ritenuto che l’esistenza di una causa di forza maggiore possa esentare il contribuente, che abbia venduto ante tempus un immobile acquistato con i benefici prima casa, dall’obbligo di versare l’imposta complementare di registro riliquidata ad aliquota ordinaria. L’ufficio, altresì, disapprova la motivazione secondo cui la separazione coniugale consensuale sia qualificata come causa di forza maggiore.

Normativa di riferimento
Il comma 4 della nota II-bis della tariffa allegata al Dpr 131/1986, al primo periodo, stabilisce che “In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposta”.
L’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che “Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Il contribuente, per impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato, deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
L’articolo 76, comma 2, Dpr 131/1986, prevede un termine triennale entro cui l’ufficio può attuare l’azione impositiva nei confronti dei soggetti interessati. Il termine è stato prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, legge 289/2002, con riferimento ai contribuenti che non abbiano presentato istanza di definizione agevolata; proroga che è applicabile, non solo con riferimento alla definizione del valore dei beni, ma anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte (Cassazione, sentenze 12069/2010, 24575/2010, 20698/2011, 5480/2013 e, in precedenza, 4321/2009).

La decisione della Corte
Per la Suprema corte, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è fondato, atteso che, in merito alla proroga biennale per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, prevista dall’articolo 11, comma 1, legge 289/2002, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche alle ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, senza necessità di un esplicito richiamo normativo.
La tesi della Ctr, secondo cui la proroga dei termini non può essere traslata in una generale proroga dell’attività dell’ufficio, è in palese contrasto con il disposto dell’articolo 11, comma 1, legge 289/2002, che nell’ultimo periodo espressamente proroga di due anni il termine.

La Corte ha altresì affermato che la separazione coniugale, nei casi di vendita entro il quinquennio, dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, senza provvedere ad acquistare un altro immobile entro l’anno successivo, da adibire ad abitazione principale, non rappresenta una causa di forza maggiore che esonera dall’obbligo di versare l’imposta complementare di registro.
Nel giudizio di merito, si è evidenziato che la causa di forza maggiore può essere invocata solo a seguito di impedimenti oggettivi, imprevedibili e inevitabili e non per meri motivi soggettivi.
Ragioni che, nell’ipotesi in esame, hanno fatto affermare definitivamente che, “nel caso di vendita ante tempus di un immobile acquistato con i benefici prima casa, nella nozione forza maggiore astrattamente idonea ad impedire la decadenza da tali benefici non sono sussumibili meri motivi soggettivi, quali la separazione coniugale, ma solo impedimenti oggettivi, imprevedibili ed inevitabili”.


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martedì 29 aprile 2014

Novità sull’esonero dalla scheda carburante e modalità di certificazione e registrazione

Articolo a cura dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze

In deroga alle regole ordinarie previste dal D.P.R. 633/72 relativamente alla certificazione delle operazioni, il D.P.R. 444/97 ha individuato le norme specifiche per la compilazione della “scheda carburante”.
Si ricorda che la corretta compilazione della scheda carburante è indispensabile per detrarre l’IVA e dedurre il costo.
Con il c.d. Decreto Sviluppo 2011 è stato aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del D.P.R. 444/97, secondo cui non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante coloro i quali effettuano “acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 605/73”.

I soggetti che acquisteranno carburante utilizzando esclusivamente contanti o, alternativamente, contanti e carte di credito/di debito/prepagate saranno obbligati alla tenuta delle schede carburante (Circolare 42/E/2012).

Coloro i quali, invece, utilizzeranno solamente carte di credito/di debito/prepagate (necessariamente intestate al soggetto passivo d’imposta, anche se utilizzate per effettuare non solo rifornimenti di carburante) potranno certificare la spesa di carburante, sia ai fini della detrazione IVA che della deduzione dal reddito, tramite gli estratti conto rilasciati dall’emittente della carta. In tali estratti dovranno emergere chiaramente alcuni elementi ritenuti necessari; ad esempio, data, soggetto presso cui è stato effettuato il rifornimento di carburante, ammontare del corrispettivo.

Nel corso del Telefisco 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, consentendo il passaggio in corso d’anno alla modalità di certificazione degli acquisti di carburante prevista nel caso di pagamento tramite carte elettroniche; ciò che rileva è che, dal momento di tale passaggio, tutti gli acquisti di carburante vengano effettuati esclusivamente tramite carte di credito, prepagate o bancomat.
Tale chiarimento modifica l’iniziale impostazione che sembrava consentire il passaggio solo all’inizio del successivo anno d’imposta.
Restano comunque alcuni dubbi interpretativi per quanto riguarda la corretta rilevazione contabile nel caso di utilizzo esclusivo della carta e, quindi, esonero dall’obbligo della scheda carburante. La Circolare 42/E/2012 non individua le modalità pratiche per registrare in contabilità l’imponibile e l’IVA partendo dal corrispettivo lordo sostenuto per l’acquisto di carburante. Visti gli elementi richiesti nell’estratto conto (data, stazione di rifornimento, corrispettivo) sembrerebbe pacifico ritenere che tale documento possa sostituire la fattura e quindi consentire la detrazione dell’IVA. In assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’atto della registrazione (la cui tempistica non risulta chiaro se debba avvenire mensilmente o trimestralmente) sembrerebbe opportuno indicare sull’estratto conto stesso l’importo dell’imponibile, dell’IVA scorporata e dell’IVA detraibile. A questo proposito una criticità ulteriore potrebbe verificarsi nel caso di utilizzo della carta per la certificazione delle spese di carburante relativo a un soggetto con un parco auto a detraibilità mista. In questi casi, solo un’annotazione separata in un documento interno potrebbe consentire l’individuazione del veicolo che ha effettuato il rifornimento e, quindi, la percentuale di detrazione da applicare. Con l’uso esclusivo della carta viene meno l’obbligo di indicazione dei chilometri percorsi (per gli esercenti attività di impresa) e della firma dell’esercente, elementi ritenuti necessari nel caso di certificazione attraverso scheda carburante (Corte di Cassazione, sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011).
Infine, si segnala che la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012) ha rilevato la responsabilità penale con reclusione da 18 mesi a 6 anni per coloro i quali “gonfiano” la scheda carburante per evadere imposte sui redditi e IVA, in quanto si rendono colpevoli di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.


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lunedì 21 aprile 2014

Per l’accertamento “a tavolino” non opera il termine dilatorio

Da www.fiscooggi.it

Lo Statuto del contribuente prevede che l’avviso non può essere emanato prima di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo


La Ctr dell’Umbria, con la sentenza n. 109/01/13, ha affrontato la controversa questione della delimitazione dell’ambito applicativo dell’articolo 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

I giudici umbri hanno affermato che il vizio di nullità dell’avviso di accertamento, notificato senza il rispetto del termine dilatorio, è rilevabile esclusivamente in relazione ad atti derivanti da accessi, ispezioni e verifiche eseguite presso la sede del contribuente.
La controversia
Oggetto del giudizio è un avviso di accertamento derivante da indagini finanziarie a norma dell’articolo 32, comma 1, n. 7, Dpr 600/1973.
In sede di ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale veniva eccepita, tra l’altro, la violazione dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente, contestando il mancato rispetto del termine dilatorio fissato dalla norma.
La Ctp di Perugia accoglieva il ricorso con motivazione non attinente la specifica questione, che, tuttavia, veniva riproposta dal contribuente nel secondo grado di giudizio promosso con appello dell’ufficio.
La Ctr ha ribaltato l’esito della lite, chiarendo espressamente che l’articolo 12, comma 7, dello Statuto è applicabile soltanto ad avvisi di accertamento derivanti da attività istruttorie eseguite presso la sede del contribuente.
Infatti, il comma primo dell’articolo 12 circoscrive testualmente l’operatività delle disposizioni contenute nei commi successivi ai soli accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali destinati ad attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Al di fuori di tali modalità istruttorie, la norma non è applicabile.
Osservazioni
Accade sempre più spesso che i contribuenti avanzino eccezioni fondate sul presupposto che le garanzie offerte dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto possano estendersi agli accertamenti “a tavolino”, chiedendo, conseguentemente, una declaratoria di nullità degli avvisi per i quali gli uffici non si siano attenuti alle prescrizioni dettate dalla norma.
Come evidenziato dalla pronuncia in esame, la formulazione letterale della legge impedisce all’interprete di ampliarne l’ambito applicativo al di fuori dei limiti espressamente voluti dal legislatore statutario.
Al riguardo, la posizione della Corte di cassazione è rimasta ferma nel tempo nel ritenere non necessario il rispetto del termine dilatorio per la notifica dell’accertamento se non per i controlli eseguiti presso la sede dell’attività del contribuente, e ha individuato la ratio di tale differenziazione nell’esistenza di differenze sostanziali nell’esercizio dei poteri istruttori dell’ufficio.
Nella sentenza 14026/2012, infatti, la Corte ha circoscritto l’operatività della norma alle sole verifiche svolte nei locali destinati all’esercizio dell’attività, precisando che l’esigenza di garantire le particolari tutele previste espressamente per le indagini svolte presso la sede di lavoro non sussiste per i procedimenti di controllo “a tavolino”, che non hanno natura altrettanto pervasiva quanto le verifiche presso il contribuente le quali, di fatto, sostiene la Corte, possono interferire con lo stesso svolgimento dell’attività controllata.
Posizione analoga esprime la sentenza 16354/2012.
Più recentemente, con la sentenza 8399/2013, la Corte ha escluso l’estensione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7, ai casi in cui vi sia un’attività di controllo degli uffici senza accesso nei luoghi di residenza del contribuente, nella sede o nei locali dell’impresa o, comunque, quando il controllo sia svolto grazie a dati acquisiti da altri organismi o autorità, inclusa la Polizia giudiziaria che operi nell’ambito di indagini penali oppure derivanti da richieste, questionari e inviti formulati dall’ufficio.
Le stesse sezioni unite della Corte, nella sentenza 18184/2013, hanno chiarito che il termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, opera a favore del contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività e decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Da ultimo, sul tema, la Cassazione ha emesso la sentenza 2594/2014, che giunge a una decisione di segno contrario ai precedenti fin qui ricordati, ma con una motivazione che, come già da altri annotato, appare inconferente rispetto alla fattispecie giudicata e, dunque, non significativa.
Si sottolinea, infine, che la sentenza in commento è parte di un orientamento sul tema, della Commissione regionale di Perugia, prevalentemente favorevole al fisco e rilevabile in relazione a varie tipologie di controlli “a tavolino”: si citano, ad esempio, le recenti sentenze della Ctr Umbria n. 34/04/14 relativa a indagini finanziarie e n. 103/01/13 in tema di controlli redditometrici.


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