martedì 29 aprile 2014

Novità sull’esonero dalla scheda carburante e modalità di certificazione e registrazione

Articolo a cura dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze

In deroga alle regole ordinarie previste dal D.P.R. 633/72 relativamente alla certificazione delle operazioni, il D.P.R. 444/97 ha individuato le norme specifiche per la compilazione della “scheda carburante”.
Si ricorda che la corretta compilazione della scheda carburante è indispensabile per detrarre l’IVA e dedurre il costo.
Con il c.d. Decreto Sviluppo 2011 è stato aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del D.P.R. 444/97, secondo cui non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante coloro i quali effettuano “acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 605/73”.

I soggetti che acquisteranno carburante utilizzando esclusivamente contanti o, alternativamente, contanti e carte di credito/di debito/prepagate saranno obbligati alla tenuta delle schede carburante (Circolare 42/E/2012).

Coloro i quali, invece, utilizzeranno solamente carte di credito/di debito/prepagate (necessariamente intestate al soggetto passivo d’imposta, anche se utilizzate per effettuare non solo rifornimenti di carburante) potranno certificare la spesa di carburante, sia ai fini della detrazione IVA che della deduzione dal reddito, tramite gli estratti conto rilasciati dall’emittente della carta. In tali estratti dovranno emergere chiaramente alcuni elementi ritenuti necessari; ad esempio, data, soggetto presso cui è stato effettuato il rifornimento di carburante, ammontare del corrispettivo.

Nel corso del Telefisco 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, consentendo il passaggio in corso d’anno alla modalità di certificazione degli acquisti di carburante prevista nel caso di pagamento tramite carte elettroniche; ciò che rileva è che, dal momento di tale passaggio, tutti gli acquisti di carburante vengano effettuati esclusivamente tramite carte di credito, prepagate o bancomat.
Tale chiarimento modifica l’iniziale impostazione che sembrava consentire il passaggio solo all’inizio del successivo anno d’imposta.
Restano comunque alcuni dubbi interpretativi per quanto riguarda la corretta rilevazione contabile nel caso di utilizzo esclusivo della carta e, quindi, esonero dall’obbligo della scheda carburante. La Circolare 42/E/2012 non individua le modalità pratiche per registrare in contabilità l’imponibile e l’IVA partendo dal corrispettivo lordo sostenuto per l’acquisto di carburante. Visti gli elementi richiesti nell’estratto conto (data, stazione di rifornimento, corrispettivo) sembrerebbe pacifico ritenere che tale documento possa sostituire la fattura e quindi consentire la detrazione dell’IVA. In assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’atto della registrazione (la cui tempistica non risulta chiaro se debba avvenire mensilmente o trimestralmente) sembrerebbe opportuno indicare sull’estratto conto stesso l’importo dell’imponibile, dell’IVA scorporata e dell’IVA detraibile. A questo proposito una criticità ulteriore potrebbe verificarsi nel caso di utilizzo della carta per la certificazione delle spese di carburante relativo a un soggetto con un parco auto a detraibilità mista. In questi casi, solo un’annotazione separata in un documento interno potrebbe consentire l’individuazione del veicolo che ha effettuato il rifornimento e, quindi, la percentuale di detrazione da applicare. Con l’uso esclusivo della carta viene meno l’obbligo di indicazione dei chilometri percorsi (per gli esercenti attività di impresa) e della firma dell’esercente, elementi ritenuti necessari nel caso di certificazione attraverso scheda carburante (Corte di Cassazione, sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011).
Infine, si segnala che la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012) ha rilevato la responsabilità penale con reclusione da 18 mesi a 6 anni per coloro i quali “gonfiano” la scheda carburante per evadere imposte sui redditi e IVA, in quanto si rendono colpevoli di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.


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