giovedì 23 gennaio 2014

Fisco, occhio ai tributi scaduti


da http://www.affaritaliani.it/


Attenzione alle tasse già “scadute” o in “scadenza”. Si ritiene importante far comprendere a tutti i contribuenti quali siano i periodi d’imposta che l’Agenzia delle Entrate può ancora accertare entro il 31 dicembre 2014.
A tal fine, è necessario innanzitutto specificare quali possono essere le azioni del fisco. Ebbene, ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73 l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertare maggiori imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) entro i seguenti termini:
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia il 2009 se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi);
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione (ossia il 2008 in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi).
Analoga disposizione è prevista per l’IVA (si veda l’art. 57 DPR 633/72).
Il concessionario della riscossione può, invece, notificare le cartelle di pagamento entro termini differenti a seconda della tipologia della pretesa.
Sostanzialmente, la differenza tra la fase dell’accertamento (di competenza dell’Agenzia delle Entrate) e quella della riscossione (gestita dal concessionario della riscossione) consiste nel fatto che nel primo caso l’ufficio delle imposte ritiene di dover imputare al contribuente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato mentre nel secondo caso si tratta semplicemente di riscuotere un debito tributario divenuto ormai certo.
Ebbene, in quest’ultimo caso è importante leggere con attenzione i termini previsti dall’art. 25 del DPR n.602/1973.
Tale norma infatti prevede che in caso di liquidazione automatica dei tributi (in pratica la richiesta dei tributi indicati in dichiarazione dei redditi e non pagati) il concessionario debba notificare la cartella entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (si tratta in pratica della liquidazione ai sensi dell’artt. 36bis del DPR n.600/73 per le imposte sui redditi e 54bis del DPR n.633/72 per l’Iva).
In questo caso, dunque, entro il 31/12/2014 saranno legittime solo le cartelle relative a tributi dichiarati e non pagati per l’anno 2010. Eventuali richieste per anni precedenti sono illegittime e dovranno quindi essere contestate dal contribuente.
Diversa la questione, invece, nel caso in cui la verifica non si limiti al controllo tra quanto dichiarato e quanto versato ma sia stato operato il disconoscimento di un costo piuttosto che di una detrazione (c.d. controllo formale ex art. 36ter del DPR 600/73). In questo caso il concessionario potrà agire entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e dunque entro il 31/12/2014 potrà notificare la cartella per richiedere tributi relativi all’anno 2009.
Infine, è importante evidenziare che una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, il concessionario a pena di decadenza deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo. In pratica, entro il 31/12/2014 potranno essere notificate cartelle relative ad accertamenti divenuti definitivi nel 2012 (perché ad esempio non impugnati davanti all’autorità giudiziaria).
Ci si augura che questo breve (e non esaustivo) memoriale possa in qualche modo orientare il contribuente, il quale è sempre più spesso vittima di norme poco chiare.
Avv. Matteo Sances


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lunedì 20 gennaio 2014

Riapertura della rivalutazione dei terreni e delle quote di società non quotate.

L’art. 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147 consente nuovamente di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite all’atto della cessione a titolo oneroso di:
a) partecipazioni non quotate;
b) terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia.

Si tratta, sostanzialmente, dei regimi agevolati introdotti e disciplinati dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448, già oggetto negli anni di ripetute proroghe e riproposizioni.
Pertanto grazie alla proroga contenuta nella legge sopracitata, la rivalutazione riguarda oggi il costo o valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2014.

si ricorda che per usufruire della rivalutazione del valore dei terreni il contribuente, che possiede alla data del 1 gennaio 2014 un terreno edificabile e/o agricolo o quote di società non quotate, dovrà incaricare un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, periti ecc. o un Commercialista per le quote) che rediga e asseveri la perizia di stima del valore del terreno o delle quote entro il termine del 30.6.2014, ma non solo.

Il medesimo contribuente dovrà, poi, affrancare il valore risultante dalla suddetta perizia versando, entro il 30 giugno 2014, l’imposta sostitutiva del 4% (codice tributo 8056) per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo, qualora decidesse di optare per la rateizzazione.

Le successive due rate dovranno essere versate, invece, entro il 30 giugno 2015 e il 30 giugno 2016 con aggravio di interessi passivi del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

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venerdì 17 gennaio 2014

Residenze turistico-alberghiere: Iva secondo classificazione catastale

da http://www.fiscooggi.it

Residenze turistico-alberghiere:
Iva secondo classificazione catastale
Per la costruzione di un complesso immobiliare costituito da unità abitative e da unità strumentali, l’imposta si applicabile nella misura ordinaria, attualmente del 22 per cento

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una richiesta di consulenza giuridica, con la risoluzione n. 8/E del 14 gennaio, chiarisce il trattamento Iva da applicare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di residenze turistico-alberghiere (Rta), nonché alle cessioni e alle locazioni delle singole unità immobiliari di cui le Rta si compongono, precisando che il regime applicabile dipende dalla classificazione catastale dei fabbricati e non dall’effettivo utilizzo.
Tuttavia, con riguardo alle locazioni stipulate nell’ambito di un’attività turistico-alberghiera, i relativi canoni sono trattati alla stregua dei corrispettivi delle prestazioni di alloggio in strutture ricettive (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

Le residenze turistico-alberghiere
Le Rta possono essere definite, secondo le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina e aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici.

Con la circolare 4/T del 2006, l’Agenzia del Territorio (ora incorporata nell’Agenzia delle Entrate) aveva chiarito che il classamento delle unità immobiliari è attribuito tenendo conto delle caratteristiche costruttive e dell’uso appropriato delle stesse, che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente.
Pertanto, in ragione delle caratteristiche dei complessi immobiliari classificabili come Rta, costituite da unità abitative e da ambienti destinati ai servizi comuni, e della autonomia dell’ordinamento catastale rispetto alle norme urbanistiche, è possibile che gli appartamenti vengano censiti in una delle pertinenti categorie abitative comprese nel gruppo “A” e le altre porzioni immobiliari nelle altre categorie di pertinenza, compresa la D/2, in coerenza con le caratteristiche tecniche rilevabili, che vincolano la destinazione catastale (categoria).

L’associazione che ha chiesto la consulenza giuridica, ha precisato che le unità abitative facenti parte delle Rta saranno accatastate nella categoria A/2, i locali di ricevimento alberghiero nella categoria D/2.

Questi i chiarimenti dell’Agenzia.

Iva al 22%
Aliquota ordinaria del 22% per la costruzione del complesso immobiliare costituito da unità abitative e da unità strumentali.

Iva al 10%
Il contratto di appalto per la costruzione dell’immobile potrà essere assoggettato ad aliquota ridotta in caso di compresenza nel medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative e uffici e negozi richieste per gli edifici “Tupini” (articolo 13, legge 408/1949).
In questo caso, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile l’aliquota Iva nella misura del 10% (n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

Iva al 4%
Alle stesse prestazioni rese, però, nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, sarà, invece, applicabile l’aliquota del 4% (n. 39 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).

Cessioni e locazioni
Per quanto concerne le cessioni e le locazioni delle singole porzioni immobiliari, la classificazione catastale costituisce, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati a uso abitativo, ai fini dell’applicazione delle imposte indirette.
Tra i “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente censite o censibili nelle categorie dei gruppi “B”, “C”, “D” ed “E”, nonché nella categoria “A/10”, mentre nei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari a uso abitazione, catastalmente censite o censibili nelle categorie del gruppo “A” che, ad eccezione della categoria “A/10”, comprendono le abitazioni.
Pertanto, la locazione delle singole unità abitative rientra nelle operazioni esenti (articolo 10, n. 8, del Dpr 633/1972), salvo che l’impresa costruttrice non opti per l’imponibilità. In questo caso, l’aliquota applicabile sarà quella ridotta nella misura del 10% (n. 127-duodevicies della tabella A, parte III, allegata al decreto Iva).

Sono comunque escluse dal regime di esenzione le prestazioni di alloggio effettuate nell’ambito del settore alberghiero, in conformità a quanto espressamente stabilito dalla normativa comunitaria.
Pertanto, qualora le unità abitative siano locate a uso turistico, i relativi canoni saranno assoggettati a Iva con l’aliquota del 10% (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella categoria D/2 saranno, invece, esenti da Iva, salvo opzione (articolo 10, n. 8, del Dpr 633/1972), e i relativi canoni, se non è applicabile il regime di esenzione, sconteranno l’Iva nella misura ordinaria.

pubblicato Martedì 14 Gennaio 2014

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giovedì 9 gennaio 2014

Bonus per acquisto di mobili ed elettrodomestici con il solo limite dei 10.000 euro

Il DL 63/2013, ha introdotto la detrazione del 50% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché della classe A per i forni; tali beni devono servire per arredare quegli immobili per i quali si è usufruito o si vuole usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. 
La detrazione, che si potrà ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su una spesa massima di 10.000 euro, non essendovi nella norma alcun altro limite (art. 16, comma 2 del DL 63/2013).
Con la legge di stabilità per il 2014 quindi nulla è cambiato, se non la proroga dell’agevolazione sino al 31 dicembre 2014 delle agevolazioni in oggetto.
Si deve evidenziare però che la circolare 29/2013 dell’agenzia delle entrate, ha stabilito che per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che siano stati effettuati gli interventi di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR (ed anche del terzo comma che richiama il primo), cioè gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
In buona sostanza per il Fisco - affinché si voglia ottenere il Bonus per acquisto mobili ed elettrodomestici - è necessario che il richiedente abbia effettivamente realizzato (o debba realizzare) gli interventi di cui sopra (interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi).
Sono esclusi invece dalle agevolazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione del solo portoncino blindato d’ingresso o di un impianto d’allarme).
Quindi a detta della interpretazione autentica dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi che danno diritto a fruire del bonus mobili sono soltanto quelli che comportano effettivamente la realizzazione di lavori edilizi più “pesanti” rispetto a quelli rappresentati da una semplice cablatura di edifici (lettera g) oppure dalla installazione della porta blindata d’ingresso (lettera f). 
Se infatti si leggesse attentamente l’articolo 16, comma 2 del DL 63/2013 si noterà che esso fa riferimento “a lavori di ristrutturazione” ed “immobili oggetto di ristrutturazione”.
Questa precisazione nasce dalla risposta data dalla Direzione Regionale del Veneto, la quale con la nota n. prot. 907-48973/2013 dell’8 novembre 2013, rispondeva ad una istanza di interpello di un contribuente il quale voleva usufruire del bonus mobili, avendo semplicemente installato un impianto di allarme; la DRE veneto ha risposto perentoriamente affermando che solo gli interventi indicati nella circ. 29/2013 sono gli unici per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili, e tra di essi non vi rientrano gli interventi diretti “a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR. 
In ultimo è bene ricordare a chi volesse usufruirne, che la data di inizio lavori deve necessariamente essere anteriore a quella di sostenimento della spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; tuttavia non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (circ. 29/2013, § 3.3)

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martedì 7 gennaio 2014

Cassazione: la ricevuta di ritorno prova solo l’invio, non il contenuto


Da www.ecodibergamo.it

Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario - Equitalia, per esempio - non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa.

È quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte che, con ordinanza n.18252 del 30/07/2013, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una cartella esattoriale poiché notificata incompleta (in quanto priva di alcune pagine). Lo spiega in una nota Matteo Sances, avvocato esperto del settore.

I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito “… ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 - a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata”.

In pratica, secondo la Suprema Corte la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.

D’altronde, l’obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall’art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, il quale prevede che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

Va da sé quindi, spiega l’avvocato, che producendo solamente le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali il concessionario non ha ottemperato assolutamente all’obbligo previsto dalla legge.

La sentenza, dunque, conferma sostanzialmente l’indirizzo già espresso da alcune Commissioni Tributarie e in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, dove i giudici rilevano che “Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno”.

Tale questione è sicuramente molto importante poiché può accadere che il contribuente riceva – come nel caso affrontato dalla Cassazione – una cartella priva di alcune pagine oppure che venga a conoscenza di un debito tributario solo ad esecuzione già iniziata (si pensi al caso di un pignoramento su c/c bancario senza la preventiva notifica della cartella per vizi di notifica della stessa) e abbia la necessità oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.

Infine, sempre in merito all’onere del concessionario di esibire le cartelle in giudizio, si segnala un’altra recente sentenza della Suprema Corte dove i giudici sottolineano che “questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perché la Concessionaria non le ha prodotte” (Ord. Corte Cass. n.22041 del 28/10/10).

Alla luce di quanto illustrato, dunque, risulta chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare sempre copia delle cartelle che lo riguardano quando sorgono dubbi in merito alla loro completezza (o addirittura in merito alla loro esistenza).


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