martedì 27 agosto 2013

Noleggio occasionale di imbarcazioni, nuovi requisiti per il regime agevolato. Con il DL 69/2013, sono stati modificati i parametri per l’applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%

Da http://www.eutekne.info

In presenza di determinati requisiti e al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l'art. 49-bis del DLgs. n. 171/2005 (c.d. Codice della nautica da diporto) consente, al titolare persona fisica, oppure all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di tali unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
I proventi derivanti da tale attività sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%.Il DL n. 69/2013 (DL Fare), convertito nella L. n. 98/2013, ha modificato le condizioni richieste per fruire del regime di imposizione sostitutiva.

Si ricorda che l'effettuazione del noleggio è subordinata alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche:- all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente - all'INPS e all'INAIL, nel caso di impiego – per il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto – di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.Le suddette modalità di comunicazione sono state definite con il DM 26 febbraio 2013.L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1 del DLgs. 171/2005 (pagamento di una somma da euro 2.066 euro 8.263), mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 3 del DL n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002 (sanzione amministrativa da 1.500&nbspeuro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo).
Inoltre, la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate&nbsppreclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo oppure ne&nbspcomporta la decadenza.Venendo ora nel dettaglio alla disciplina fiscale oggetto di modifica,&nbspi proventi derivanti dall'attività di noleggio sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

L'imposta sostitutiva è:- versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF- disciplinata, ai fini della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ad essa relativi, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi.In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 23, comma 1 del DL 69/2013, per fruire dell'imposizione sostitutiva:- l'attività di noleggio deve risultare di durata complessiva non superiore a 42 giorni (prima delle modifiche, non era previsto alcun limite di durata)- non è più richiesto che i suddetti proventi siano di importo non superiore a 30.000 euro annui. In pratica, il requisito reddituale viene sostituito da quello di durata: si tenga altresì presente che, nell'iter di conversione, quest'ultimoè stato portato da 40 a 42 giorni.Regime esteso anche a società diverse da quelle di noleggio o locazione.

Un'ulteriore novità, introdotta anch'essa in sede di conversione del DL n. 69/2013 nella L. n. 98/2013, attiene all'ambito soggettivo della disposizione. In pratica, la possibilità di effettuare, in forma occasionale, l'attività di noleggio e di fruire del relativo regime fiscale agevolato, secondo quanto sopra precisato, è stato esteso alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione. In precedenza, era previsto che il titolare potesse rivestire esclusivamente la natura di persona fisica.Infine, pare opportuno rilevare che la concreta operatività del regime d'imposizione sostitutiva in commento appare subordinata all'emanazione delle previste disposizioni attuative, ad oggi non ancora avvenuta.

È quindi ragionevole ritenere che, all'atto dell'emanazione di tali disposizioni, l'imposta sostitutiva si applicherà, su opzione del contribuente, al verificarsi dei previsti requisiti come modificati dal DL n. 69/2013 convertito.


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