mercoledì 28 agosto 2013

Scritture irregolari e omessi versamenti non sufficienti per il risarcimento. Per il buon esito dell' azione sociale di responsabilità contro gli amministratori occorre anche fornire la prova del danno procurato

da http://www.eutekne.info

La violazione degli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili e l'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario non sono di per sé sufficienti a supportare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.

Queste, in estrema sintesi, le principali indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nella sentenza del 18 luglio 2013 n. 10224.L'amministratore di una srl con un unico socio agiva in giudizio per ottenere la nullità della delibera di revoca dalla carica, con reintegrazione e risarcimento dei danni, perché la relativa assemblea era stata convocata direttamente dal socio unico e non dall'amministratore. Una specifica clausola statutaria, di contro, affidava tale potere solo a quest'ultimo. La società, invece, chiedeva il rigetto delle domande dal momento che la medesima clausola statutaria, riprendendo l'art. 2479-bis comma 5 c.c., precisava: Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In via riconvenzionale, inoltre, proponeva domanda di risarcimento dei danni per una serie di atti di mala gestio imputabili all'amministratore. Rispetto a tale pretesa, l'amministratore eccepiva, tra l'altro, la carenza, in esito alla riforma del diritto societario, di legittimazione attiva della srl.Il Tribunale di Milano, innanzitutto, preso atto del complesso della clausola statutaria, dichiara legittima la delibera, in quanto emergeva sia l'intervento del socio unico che la convocazione dell'amministratore (debitamente informato dell'ordine del giorno), mentre non risultava nominato alcun organo di controllo.Si passava, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale (azione di responsabilità), rispetto alla quale occorreva, in via preventiva, valutare l'eccezione relativa alla sussistenza della legittimazione attiva da parte della società. Sul punto i giudici milanesi ricordano come sia orientamento ormai consolidato (cfr., tra le altre, Trib. Milano 19 dicembre 2011 n. 15245 e Trib. Padova 19 luglio 2012) quello che riconosce tale legittimazione alla società nonostante l'art. 2476 c.c. si riferisca esclusivamente a ciascun socio.

Tale legittimazione è da leggere come sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla legittimazione attiva del soggetto cui fa capo il diritto risarcitorio (la società), ed una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione risulta ostativa all'esclusione dal diritto di azione del soggetto titolare del diritto sostanziale oggetto di tutela. D'altra parte, lo stesso dettato normativo sarebbe incoerente ove si ammettesse una legittimazione esclusiva di ciascun socio. Si pensi, in particolare, a quanto disposto in tema di rinunzia o transazione dell'azione dall'art. 2476 comma 5 c.c., dove il potere di decisione è espressamente riconosciuto alla società, che, quindi, non ha mai perso la titolarità del relativo diritto.

Quanto agli atti di mala gestio contestati all'amministratore, solo alcuni di essi sono ritenuti fondati: taluni prelievi di denaro che risultavano privi di giustificazione alcuna e rispetto ai quali l'amministratore non era stato in grado di provarne la restituzione, ed il versamento di una somma di denaro in favore del locatore di un immobile della società perché l'amministratore non aveva rispettato il termine di preavviso concordato per la disdetta del contratto.Nessun rilievo è, invece, attribuito alla contestata violazione degli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili.Rispetto ad essa il Tribunale di Milano ricorda che l'irregolarità contabile non può mai venire in considerazione in modo autonomo, ma solo in via strumentale, e può essere invocata solo come il presupposto di un pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società.
Anzi, persino l'alterazione delle scritture contabili (e la falsificazione del bilancio) non può essere assunta, di per sé, quale fonte di un diritto al risarcimento, ove non si dimostri che essa è stata causa di violazioni che hanno prodotto un danno alla società (cfr. Cass. 3652/1997).Neppure è da reputarsi fonte di responsabilità l'omesso pagamento di debiti verso l'Erario. L'amministratore, infatti, dovrebbe rispondere delle somme che la società dovesse essere tenuta a pagare per gli illeciti tributari.

Ciò può concernere le sanzioni per l'omesso versamento delle imposte (circostanza non provata nel caso di specie), ma non le imposte eventualmente accertate, che, in quanto doverose, non possono costituire voce di danno per il patrimonio sociale.

Rispetto alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività per negligenza dell'amministratore, infine, viene sottolineato come l'onere della società attrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, non possa esaurirsi nell'indicazione del fatturato che, presumibilmente, la stessa avrebbe conseguito da quel settore di attività (come si limitava a fare la società), dovendo computarsi anche i costi ad essa connessi (il danno da considerare, cioè, avrebbe dovuto corrispondere con il margine utile dell'attività).





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