sabato 28 settembre 2013

L’Iva in fattura è dovuta al di là dell’imponibilità di una operazione

Fonte: http://www.fiscooggi.it

La Corte di giustizia chiamata a dipanare una controversia che verte  sulla interpretazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 203 della direttiva Iva

La domanda di pronuncia pregiudiziale posta all’attenzione della Corte Ue, riguarda una controversia pendente tra una società bulgara la cui attività consiste nel trasporto di merci su strada nonché nella prestazione di servizi meccanizzati con attrezzature sociali, e l’Amministrazione fiscale bulgara per il diniego di riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA,  in seguito alla mancata dimostrazione dell’esistenza delle operazioni a monte.

La fattispecie  e la questione pregiudiziale
La società in questione ha detratto l’Iva a monte risultante da diverse fatture aventi ad oggetto la fornitura di combustibile diesel, emesse da altre due società. Sulla base dei riscontri documentali effettuati, l’Amministrazione fiscale bulgara ha ritenuto che non fossero state realizzate cessioni di beni effettive relative alle fatture in questione, con la conseguenza che le condizioni necessarie a far sorgere il diritto alla detrazione dell’Iva a monte non risultavano soddisfatte.
In seguito all’avviso di accertamento irrogato, la società di trasporto ha proposto ricorso dinanzi alla autorità giurisdizionale competente, sostenendo la corrispondenza tra le fatture e le cessioni di beni effettive, così da ritenere privo di fondamento il diniego del diritto alla detrazione.
La posizione della società ricorrente faceva leva altresì sulla circostanza che l’Amministrazione finanziaria non avesse rettificato, con un precedente avviso di accertamento in rettifica indirizzato ad un fornitore, emittente tale fattura, l’Iva da esso dichiarata.
Ciò premesso, il giudice ‘a quo’, ha sottoposto alla Corte, tra l’altro, la seguente questione pregiudiziale: se l’articolo 203 della direttiva Ue n. 2006/12, secondo cui “l’Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura”  debba essere interpretato nel senso che l’Iva indicata in fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di una operazione imponibile, e se dal fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’Iva dichiarata, sia possibile desumere che l’Amministrazione fiscale ha riconosciuto che la fattura corrispondeva a una operazione imponibile effettiva.

Le valutazioni della Corte
Nell’ambito di tale controversia di cui l’emittente delle fatture non è parte in causa, gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dell’Amministrazione tributaria rivestono una rilevanza soltanto indiretta, essendo l’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente stato presentato quale mezzo di prova dell’esistenza effettiva delle operazioni imponibili. La Corte Ue ha dichiarato che in base all’articolo 203 della direttiva Ue 2006/112, chiunque indichi l’Iva in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta. Tali soggetti sono debitori dell’Iva indicata in fattura indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi obbligo di versarla in ragione di una  operazione soggetta a imposta.Il diritto alla detrazione dell’Iva fatturata è collegato, in linea di principio, alla realizzazione effettiva di una operazione imponibile, e non si estende all’Iva dovuta in forza dell’articolo 203 della Direttiva, esclusivamente per il fatto di essere indicata nella fattura.L’obbligo previsto dall’articolo 203 della direttiva mira a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detrazione di cui agli articoli 167 e seguenti della direttiva. Tale obbligo è limitato dalla possibilità, di rettificare, in base ad apposite previsioni nei rispettivi ordinamenti interni, ogni imposta indebitamente fatturata, purchè l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.
Il fatto che da una parte sia possibile procedere alla rettifica e da altra parte il rischio che la fattura che indichi indebitamente l’Iva sia utilizzata ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, comporta che l’obbligo previsto dall’articolo 203 della Direttiva 2006/112 non possa essere considerato nel senso che esso conferisce  al pagamento dovuto carattere di sanzione.Inoltre, finchè l’emittente di una fattura non deduce alcuna delle ipotesi che consentono la rettifica dell’Iva indebitamente fatturata, l’Amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di un accertamento fiscale, a verificare se l’Iva fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente. Pertanto, dal fatto che l’Amministrazione tributaria non abbia rettificato l’Iva dichiarata dall’emittente della fattura non si può dedurre che il Fisco abbia riconosciuto che le fatture emesse da quest’ultimo corrispondevano a operazioni imponibili effettive.

Il giudizio finale e la sentenza
Secondo gli eurogiudici l’articolo 203 della direttiva deve essere interpretato nel senso che l’Iva indicata in fattura da un soggetto è da esso dovuta a prescindere dall’esistenza effettiva di una operazione imponibile. Secondo la Corte, dal solo fatto che l’Amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente della fattura, l’Iva dichiarata, non si può dedurre che il Fisco abbia riconosciuto che la fattura corrispondeva a una operazione imponibile effettiva.

L’Iva in fattura è dovuta al di là dell’imponibilità di una operazione, commercialista olbia, gianni cassetta commercialista olbia, studio commerciale gianni cassetta, studio commerciale olbia, 

Nessun commento:

Posta un commento