martedì 3 settembre 2013

Novità in materia di srl semplificate ed ordinarie: confermata l’abolizione delle s.r.l. a capitale ridotto


Fra le modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 76/2013 si segnalano, in particolare:
i) l'abolizione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto;
ii) l'introduzione della possibilità di costituire srl ordinarie con capitale anche inferiore ai diecimila euro;
iii) la riforma della società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.), con la soppressione del limite di partecipazione
di soci con meno di 35 anni. Come si può ben notare, l’intento del legislatore è stato sostanzialmente quello di creare un unico modello di srl “semplice”. A conferma di quanto detto, sono stati abrogati anche i primi quattro commi dell’art. 44 del DL 83/2012 recante disposizioni in materia di srl a capitale ridotto: le srl a capitale ridotto (già iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto) dovranno assumere, peraltro, per espressa previsione normativa, la qualifica di società a responsabilità limitata semplificata. In sede di conversione in legge del decreto lavoro è stata, peraltro, definitivamente sancita la non
modificabilità del modello standard di statuto, pubblicato in data 14 agosto 2012 in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 29 agosto 2012, previsto per la costituzione della srl semplificata.
Per quanto riguarda la srl ordinaria, alla luce delle novità della legge di conversione del DL 76/2013, si potrà costituire tale società con capitale sociale inferiore ai diecimila euro (purché non inferiore a 1 euro).
In questo caso: i) non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro; ii) i conferimenti in denaro vanno per intero versati agli amministratori della società; iii) una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di diecimila euro; iv) tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere sempre
reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione. Infine, per tutte le srl viene disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i conferimenti in denaro dovranno essere affidati all’organo amministrativo.

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