lunedì 11 novembre 2013

Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, emanato il decreto attuativo del “decreto del fare”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra si dà attuazione alle novità introdotte dall'art. 52, comma 3Apri in altra finestra, del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98Apri in altra finestrain materia di rateizzazione di somme iscritte a ruolo.

In particolare, è prevista la possibilità di rateazione fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
La DISCIPLINA della RATEIZZAZIONE di SOMME ISCRITTE a RUOLO
A - PIANO di RATEAZIONE ORDINARIO (1)
Su richiesta del contribuente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili. (2)
Art. 19, comma 1Apri in altra finestra, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
B - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA ORDINARIO (3) (4)
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui sopra, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. (2)

Attenzione
Tale possibilità opera a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 19, comma 1-bisApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973
C - PIANO di RATEAZIONE STRAORDINARIO (1)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera A può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Art. 19, comma 1-quinquiesApri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 1)Apri in altra finestra , D.L. 69/2013, conv. con legge n. 98/2013
D - PIANO di RATEAZIONE in PROROGA STRAORDINARIO (3) (4)
Nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione di cui alla lettera B può essere aumentata fino a 120 rate mensili.

Attenzione
Il mancato accoglimento della richiesta non preclude la possibilità di chiedere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

(1) In sede di richiesta di un piano di rateazione, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate).
(2) Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (art. 19, comma 1-ter, D.P.R. n. 602/73).
(3) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
(4) In sede di richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può chiedere alternativamente un piano di rateazione in proroga ordinario (fino a 72 rate) o un piano di rateazione in proroga straordinario (fino a 120 rate).
“COMPROVATA e GRAVE SITUAZIONE di DIFFICOLTÀ”
È la situazione in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
DECADENZA
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere  rateizzato (art. 19, comma 3Apri in altra finestra, D.P.R. n. 602/1973, modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), n. 2)Apri in altra finestra , del D.L. n. 69/2013).

PIANI STRAORDINARI
Affinchè un piano straordinario di rateizzazione possa essere concesso, occorre che:
la situazione sia attestata dal debitore attraverso un'istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione;
ricorrano congiuntamente due condizioni:
l'accertata impossibilità di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano ordinario;
la solvibilità del debitore stesso, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI
Entrambe le condizioni sussistono nelle seguenti ipotesi:

CONTRIBUENTE
IMPORTO della RATA
PERSONE FISICHE
Superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (Isr), rilevabile dall'Isee.

Attenzione
L'Isee dev'essere allegato all'istanza.

DITTE INDIVIDUALI in REGIME SEMPLIFICATO
ALTRI SOGGETTI
Superiore al 10 per cento del valore della  produzione, rapportato su base mensile e individuato sulla base dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5)Apri in altra finestra, c.c..

Indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente]: dev'essere compreso tra 0,50 ed 1.

Attenzione
La documentazione contabile aggiornata dev'essere allegata all'istanza.


Numero delle rate
Dev'essere modulato sulla base del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra.

PIANI GIÀ ACCORDATI
I piani di rateazione ordinari (anche di rateazione in proroga) che siano già stati rilasciati possono essere aumentati fino a 120 rate.

Riferimenti normativi:
D.M. 6 novembre 2013Apri in altra finestra;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69Apri in altra finestra, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 52, comma 3Apri in altra finestra .

Rateizzazione delle cartelle fino a 120 rate, studio commerciale olbia, studio commerciale gianni cassetta, gianni cassetta commercialista olbia, 

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