martedì 17 dicembre 2013

Deducibilità parziale dell’Imu già dal 2013 per imprese e professionisti


di @SandroCerato il 16/12/2013 

La Legge di Stabilità 2014 introduce interessanti modifiche riguardanti le imprese ed i professionisti, relativamente alla determinazione, rispettivamente, del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tra queste, si prevede la soppressione della disposizione normativa, contenuta nell’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2011, secondo cui “l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive”.
Con le novità contenute nella predetta legge di stabilità, è previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese “solari” e dei professionisti), il 20% dell’Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (resta ferma l’indeducibilità ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive). Esclusivamente per il periodo d’imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30%.
Relativamente all’ambito applicativo della predetta disposizione, è bene evidenziare che la norma si riferisce ai soli immobili strumentali, nel cui ambito dovrebbero quindi rientrare le seguenti fattispecie per le imprese:
·    immobili strumentali per natura, che mantengono la natura strumentale anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato (immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E);
·   immobili strumentali per destinazione, la cui strumentalità non dipende dalla categoria catastale, bensì dall’effettivo ed esclusivo utilizzo per lo svolgimento dell’attività d’impresa (si pensi, ad esempio, ad un immobile abitativo utilizzato quale sede legale o amministrativa di una società).
Relativamente agli esercenti arti o professioni, invece, l’immobile si considera strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentalità per destinazione).
Da quanto descritto, deriva che rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti fattispecie:
·    immobili “patrimonio”, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 917/1986, poiché non classificabili tra quelli strumentali (trattasi di immobili abitativi tenuti a disposizione da parte delle imprese);
·    immobili merce, per i quali è, tuttavia, necessario tener conto che il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’azzeramento dell’imposta municipale a partire dal 2014, e l’esclusione da Imu anche per l’anno 2013, ma a partire dal 1° luglio 2013, purchè si tratti di immobili costruiti, destinati alla vendita e non locati.
In merito al criterio da utilizzare per la deduzione, sia pure parziale, dell’Imu dal reddito d’impresa, la disposizione in commento si limita a stabilire la deduzione dell’imposta relativa agli immobili strumentali, senza precisare se la deduzione stessa debba avvenire per competenza o per cassa. Sul punto, è necessario ricordare che l’art. 99, co. 1, del Tuir, dopo aver sancito l’indeducibilità delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, stabilisce che per le altre imposte, ossia quelle diverse da quelle indeducibili, la deduzione è ammessa nell’esercizio in cui avviene il pagamento, e quindi in base al principio di cassa. Pertanto, nella determinazione del reddito d’impresa per l’anno 2013, in Unico 2014, le imprese potranno dedurre il 30% dell’Imu pagata nel 2013 (saldo e acconto) in relazione ai fabbricati strumentali posseduti. Tale deduzione, oltre a riflettersi nel pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2013, assume rilievo anche ai fini della determinazione degli acconti 2014 Ires e Irpef, non essendovi una disposizione limitativa in tal senso, anche se dal 2014 la deduzione scenderà al 20%. Per quanto riguarda, infine, i lavoratori autonomi, la deduzione avverrà anche per essi in base al generale principio di cassa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986, quale regola generale per la determinazione del reddito in capo a tali soggetti.

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