venerdì 20 dicembre 2013

Termini di decadenza e di prescrizione: entro quando va notificata la cartella di pagamento ed entro quando Equitalia può iscrivere ipoteca?


Termini di decadenza e di prescrizione: entro quando va notificata la cartella di pagamento ed entro quando Equitalia può iscrivere ipoteca? Quando si prescrivono le imposte sui redditi?

In caso di mancato pagamento delle imposte sui redditi, la legge prevede termini precisi entro i quali notificare la cartella di pagamento al contribuente moroso e termini entro i quali, una volta notificato l’atto, Equitalia può procedere alla riscossione. A tal proposito occorre distinguere tra termini di decadenza e termini di prescrizione il cui mancato rispetto comporta conseguenze differenti.

L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di pagamento per le imposte sul reddito [1] non pagate entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata) [2];
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione stessa.
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Si tratta di termini di decadenza: cioè se l’Agenzia delle Entrate non notifica la richiesta di pagamento entro i termini sopra indicati, perde il potere di agire contro il contribuente attraverso la riscossione tramite ruolo. L’eventuale  notificata oltre i termini di decadenza è nulla [3].

L’Agenzia delle Entrate può, tuttavia, agire in via giudiziaria per far valere le proprie pretese purché provveda entro dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto. Infatti, le imposte erariali (Irpef, Irap ecc.) si prescrivono in dieci anni [4], decorsi i quali la pretesa dell’Agenzia delle entrate si estingue e non può essere in alcun modo fatta valere.

Si distingue, dunque, tra termine di decadenza (entro il quale occorre attivare il procedimento di accertamento e di riscossione tributaria) e termine di prescrizione (entro il quale la pretesa creditoria “vive” e può essere fatta valere dal Fisco, anche in via giudiziaria).

Dal momento della notifica della cartella: il termine
Una volta notificata la cartella di pagamento nei termini, Equitalia può attivare le procedure di pignoramento (per esempio iscrizione ipotecaria) entro cinque anni dalla data delle notifica [5].

Si tratta di un ulteriore termine di prescrizione, successivo alla notifica della cartella di pagamento e decorrente da quest’ultima, entro il quale è possibile agire contro il contribuente avvalendosi dei poteri di riscossione coattiva mediante ruolo. L’eventuale pignoramento effettuato oltre il termine di cinque anni è illegittimo e il contribuente può contestarlo con opposizione all’esecuzione.

In sintesi, riepilogando, per la riscossione delle imposte sui redditi non pagate esistono i seguenti termini:
Termine di decadenza entro il quale deve essere notificata la cartella esattoriale (la notifica oltre tale termine fa decadere l’Agenzia delle Entrate dalla possibilità di agire contro il contribuente moroso avvalendosi della procedura di riscossione mediante ruolo; essa, tuttavia, potrà agire in via giudiziaria finché il tributo non si prescrive);

termine di prescrizione quinquennale entro il quale Equitalia può pignorare i beni del contribuente successivamente alla notifica della cartella;

termine di prescrizione decennale entro il quale l’Agenzia delle Entrate può pretendere, mediante riscossione o mediante azione giudiziaria, il pagamento delle imposte.


[1] Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
[2] Nonché entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[3] Commissione Trib. Prov. di Messina sent. n.163/8/13.
[4] Cass. sentenze n. 10590/2007, n. 6256/2003.
[5] Commissione Trib. Reg. Catania, sent. n. 496 del 22.12.2011. Cfr. anche Trib. Cosenza. sent. n. 1455/2013 dell’8.05.2013.

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