giovedì 6 marzo 2014

Legge stabilità: deducibilità dei canoni leasing. Lo Studio Gianni Cassetta è in grado di occuparsi di tutte le procedure per la fattibilità della operazione di finanziamento ed acquisizione dell’immobile .


 Lo Studio Gianni Cassetta è in grado di occuparsi di tutte le procedure per la fattibilità della operazione di finanziamento ed acquisizione dell’immobile 
L’art.1, commi 162 e 163, della L. 147/2013 ha apportato importanti modifiche alle regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti; le novità sono applicabili ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.
Negli ultimi anni la rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione del reddito di impresa è stata già oggetto di rilevanti modifiche; Vediamo brevemente quali sono state.

Reddito di Impresa
Quanto alla rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione del reddito di impresa l’art. 4 bis del D.L. 16/2012 (con decorrenza dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012) aveva affrancato la subordinazione della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dalla durata minima del contratto di leasing: in buona sostanza la deduzione fiscale dei canoni, sia dal reddito di impresa che di lavoro autonomo, doveva obbligatoriamente avvenire in un arco temporale determinato in funzione del bene oggetto del contratto senza necessità di rispettare una durata minima dello stesso.

In pratica la durata pattuita del contratto di leasing poteva essere anche inferiore a quella minima fiscale, ma era (ed è per i leasing sottoscritti in anni passati) necessario effettuare le opportune variazioni in aumento in dichiarazione per poi consentire, dopo il riscatto, la deduzione di quanto prima ripreso a tassazione (confrontare la circolare 17/E/2013).

L’intervento della Legge di Stabilità (comma 162) modifica l’art. 102, comma 7, del Tuir prevede una riduzione del periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing.
Per i Beni Mobili la deduzione passa dai 2/3 alla ½ (metà) del periodo di ammortamento fiscale; vi è solo l’eccezione per le autovetture aziendali non strumentali per le quali invece continua ad operare la deduzione delle quote di leasing in quattro anni, pari all’ammortamento fiscale.
Altra agevolazione prevista per le autovetture è l’eliminazione della doppia tassazione IPT (che fino allo 01/01/2014 vedeva l’obbligo di pagamento una volta in sede di stipula del contratto di leasing e una seconda in occasione del riscatto dell’autovettura).


Schema deducibilità leasing beni mobili per imprese


Quanto invece ai Beni Immobili per le imprese la novità della Legge di stabilità riguarda la deduzione dei canoni di leasing per un periodo non inferiore a 12 anni con durata contrattuale libera, fermo restando la necessità di rendere indeducibile, ai sensi dell’art. 36, comma 7-bis, D.L. 223/2006, la quota capitale del canone relativa al terreno sottostante (scorporo dell’area).


Schema deducibilità leasing beni immobili per imprese
Professionisti
Deducibilità dei beni mobili: nulla è cambiato poiché l’art. 54 Tuir già prevedeva la deducibilità proporzionata alla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata contrattuale che può essere liberamente pattuita senza inficiare sulla deducibilità fiscale dei canoni.

Ma la sostanziale novità riguarda i lavoratori autonomi con riferimento ai leasing immobiliare con la modifica dell’art. 54 comma 2 del Tuir.
Nella versione precedente la norma così recitava: “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
La Finanziaria 2007 aveva infatti introdotto una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare (50% per gli immobili ad uso promiscuo) in relazione ai contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con minimo di 8 anni e massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009; per quelli stipulati dal 2010 si è invece tornati all’indeducibilità totale.

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 invece reintroduce la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria immobiliare per i lavoratori autonomi in un periodo non inferiore a 12 anni (con il necessario scorporo dell’area)

Quindi per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, i professionisti possono dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali.
 

Infatti in base a quanto stabilito ai commi 162 e 163 dell’articolo 1, viene estesa ai contratti stipulati dal 2014 la possibilità per i professionisti (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo) di dedurre i canoni di leasing relativi agli immobili strumentali. Prima della novità introdotta con la legge di stabilità, come detto pocanzi questa possibilità di deduzione era limitata solo ai contratti stipulati nel triennio 2007-2009.


Lo Studio è in grado di occuparsi di tutte le procedure per la fattibilità della operazione di finanziamento ed acquisizione dell’immobile 


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