lunedì 20 gennaio 2014

Riapertura della rivalutazione dei terreni e delle quote di società non quotate.

L’art. 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147 consente nuovamente di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite all’atto della cessione a titolo oneroso di:
a) partecipazioni non quotate;
b) terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia.

Si tratta, sostanzialmente, dei regimi agevolati introdotti e disciplinati dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448, già oggetto negli anni di ripetute proroghe e riproposizioni.
Pertanto grazie alla proroga contenuta nella legge sopracitata, la rivalutazione riguarda oggi il costo o valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2014.

si ricorda che per usufruire della rivalutazione del valore dei terreni il contribuente, che possiede alla data del 1 gennaio 2014 un terreno edificabile e/o agricolo o quote di società non quotate, dovrà incaricare un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, periti ecc. o un Commercialista per le quote) che rediga e asseveri la perizia di stima del valore del terreno o delle quote entro il termine del 30.6.2014, ma non solo.

Il medesimo contribuente dovrà, poi, affrancare il valore risultante dalla suddetta perizia versando, entro il 30 giugno 2014, l’imposta sostitutiva del 4% (codice tributo 8056) per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo, qualora decidesse di optare per la rateizzazione.

Le successive due rate dovranno essere versate, invece, entro il 30 giugno 2015 e il 30 giugno 2016 con aggravio di interessi passivi del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

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