giovedì 9 gennaio 2014

Bonus per acquisto di mobili ed elettrodomestici con il solo limite dei 10.000 euro

Il DL 63/2013, ha introdotto la detrazione del 50% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché della classe A per i forni; tali beni devono servire per arredare quegli immobili per i quali si è usufruito o si vuole usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. 
La detrazione, che si potrà ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su una spesa massima di 10.000 euro, non essendovi nella norma alcun altro limite (art. 16, comma 2 del DL 63/2013).
Con la legge di stabilità per il 2014 quindi nulla è cambiato, se non la proroga dell’agevolazione sino al 31 dicembre 2014 delle agevolazioni in oggetto.
Si deve evidenziare però che la circolare 29/2013 dell’agenzia delle entrate, ha stabilito che per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che siano stati effettuati gli interventi di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR (ed anche del terzo comma che richiama il primo), cioè gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
In buona sostanza per il Fisco - affinché si voglia ottenere il Bonus per acquisto mobili ed elettrodomestici - è necessario che il richiedente abbia effettivamente realizzato (o debba realizzare) gli interventi di cui sopra (interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi).
Sono esclusi invece dalle agevolazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione del solo portoncino blindato d’ingresso o di un impianto d’allarme).
Quindi a detta della interpretazione autentica dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi che danno diritto a fruire del bonus mobili sono soltanto quelli che comportano effettivamente la realizzazione di lavori edilizi più “pesanti” rispetto a quelli rappresentati da una semplice cablatura di edifici (lettera g) oppure dalla installazione della porta blindata d’ingresso (lettera f). 
Se infatti si leggesse attentamente l’articolo 16, comma 2 del DL 63/2013 si noterà che esso fa riferimento “a lavori di ristrutturazione” ed “immobili oggetto di ristrutturazione”.
Questa precisazione nasce dalla risposta data dalla Direzione Regionale del Veneto, la quale con la nota n. prot. 907-48973/2013 dell’8 novembre 2013, rispondeva ad una istanza di interpello di un contribuente il quale voleva usufruire del bonus mobili, avendo semplicemente installato un impianto di allarme; la DRE veneto ha risposto perentoriamente affermando che solo gli interventi indicati nella circ. 29/2013 sono gli unici per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili, e tra di essi non vi rientrano gli interventi diretti “a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR. 
In ultimo è bene ricordare a chi volesse usufruirne, che la data di inizio lavori deve necessariamente essere anteriore a quella di sostenimento della spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; tuttavia non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (circ. 29/2013, § 3.3)

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