giovedì 23 gennaio 2014

Fisco, occhio ai tributi scaduti


da http://www.affaritaliani.it/


Attenzione alle tasse già “scadute” o in “scadenza”. Si ritiene importante far comprendere a tutti i contribuenti quali siano i periodi d’imposta che l’Agenzia delle Entrate può ancora accertare entro il 31 dicembre 2014.
A tal fine, è necessario innanzitutto specificare quali possono essere le azioni del fisco. Ebbene, ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73 l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertare maggiori imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) entro i seguenti termini:
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia il 2009 se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi);
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione (ossia il 2008 in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi).
Analoga disposizione è prevista per l’IVA (si veda l’art. 57 DPR 633/72).
Il concessionario della riscossione può, invece, notificare le cartelle di pagamento entro termini differenti a seconda della tipologia della pretesa.
Sostanzialmente, la differenza tra la fase dell’accertamento (di competenza dell’Agenzia delle Entrate) e quella della riscossione (gestita dal concessionario della riscossione) consiste nel fatto che nel primo caso l’ufficio delle imposte ritiene di dover imputare al contribuente un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato mentre nel secondo caso si tratta semplicemente di riscuotere un debito tributario divenuto ormai certo.
Ebbene, in quest’ultimo caso è importante leggere con attenzione i termini previsti dall’art. 25 del DPR n.602/1973.
Tale norma infatti prevede che in caso di liquidazione automatica dei tributi (in pratica la richiesta dei tributi indicati in dichiarazione dei redditi e non pagati) il concessionario debba notificare la cartella entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (si tratta in pratica della liquidazione ai sensi dell’artt. 36bis del DPR n.600/73 per le imposte sui redditi e 54bis del DPR n.633/72 per l’Iva).
In questo caso, dunque, entro il 31/12/2014 saranno legittime solo le cartelle relative a tributi dichiarati e non pagati per l’anno 2010. Eventuali richieste per anni precedenti sono illegittime e dovranno quindi essere contestate dal contribuente.
Diversa la questione, invece, nel caso in cui la verifica non si limiti al controllo tra quanto dichiarato e quanto versato ma sia stato operato il disconoscimento di un costo piuttosto che di una detrazione (c.d. controllo formale ex art. 36ter del DPR 600/73). In questo caso il concessionario potrà agire entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e dunque entro il 31/12/2014 potrà notificare la cartella per richiedere tributi relativi all’anno 2009.
Infine, è importante evidenziare che una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, il concessionario a pena di decadenza deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo. In pratica, entro il 31/12/2014 potranno essere notificate cartelle relative ad accertamenti divenuti definitivi nel 2012 (perché ad esempio non impugnati davanti all’autorità giudiziaria).
Ci si augura che questo breve (e non esaustivo) memoriale possa in qualche modo orientare il contribuente, il quale è sempre più spesso vittima di norme poco chiare.
Avv. Matteo Sances


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